1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Il controllo di gestione mira a verificare gli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse.
Tutela imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
Si applica agli enti locali esclusi i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Le modalità sono definite dal TUEL, dagli statuti e dai regolamenti di contabilità.
È uno strumento di accountability interna ordinario e continuo.
Indice dei contenuti
L'articolo 196 TUEL apre la disciplina del controllo di gestione negli enti locali, qualificandolo come strumento ordinario per garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. La norma traduce in chiave operativa i principi costituzionali sanciti dall'art. 97 Cost., calibrandoli sulle peculiarità della gestione degli enti locali.
Le finalità del controllo di gestione
Il controllo di gestione non è un meccanismo punitivo né un duplicato del controllo di legittimità: è uno strumento di management pubblico, finalizzato a misurare se l'ente sta realizzando gli obiettivi programmati e a quale costo. Le quattro finalità individuate dalla norma sono fra loro intrecciate: l'attuazione degli obiettivi presuppone una gestione efficiente, che garantisce il buon andamento, base della trasparenza verso i cittadini.
L'ambito soggettivo
L'articolo si rivolge a tutti gli enti locali, esclusi i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La soglia di esclusione tiene conto delle ridotte dimensioni organizzative dei piccoli comuni, dove l'introduzione di un sistema strutturato di controllo di gestione risulterebbe sproporzionata. Nei comuni più piccoli, peraltro, molte funzioni vengono spesso esercitate in forma associata, e il controllo di gestione può essere gestito a livello sovracomunale.
Le fonti di disciplina
Le modalità di esercizio sono stabilite dal TUEL, dagli statuti e dai regolamenti di contabilità. È un'architettura a tre livelli: la legge nazionale fissa il quadro minimo, lo statuto recepisce le scelte di indirizzo politico dell'ente, il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti operativi. Questa flessibilità consente a ciascun ente di calibrare il sistema sulle proprie dimensioni e specificità, ferma restando l'osservanza dei principi generali.
Rapporti con gli altri controlli interni
Il controllo di gestione è una delle articolazioni del più ampio sistema di controlli interni previsti dall'art. 147 TUEL, accanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sulle società partecipate, al controllo sulla qualità dei servizi. La sua funzione si distingue per il focus sulla relazione fra obiettivi, risorse impiegate e risultati ottenuti.
La cultura della misurazione
L'effettività del controllo di gestione dipende dalla capacità dell'ente di costruire un sistema di indicatori coerente, di alimentarlo con dati affidabili e di utilizzare i risultati nelle decisioni successive. La Corte dei conti e il Ministero dell'interno hanno più volte sottolineato come, in molti enti, il controllo di gestione resti un adempimento formale, scollegato dalle scelte di programmazione. La sfida culturale è far diventare la misurazione delle performance una leva ordinaria di governo dell'ente.
Casi pratici
Caso 1: ente medio strutturato
Il Comune di Tizio, con 25.000 abitanti, istituisce con regolamento un servizio dedicato al controllo di gestione. Il sistema misura, per ogni servizio, costi unitari, tempi medi di risposta, soddisfazione dell'utenza. I risultati alimentano il piano della performance e la valutazione dei dirigenti. Il revisore considera l'organizzazione conforme all'art. 196.
Caso 2: piccolo comune in unione
Il Comune di Caio, con 3.500 abitanti, sarebbe escluso dall'obbligo per soglia. Avendo aderito a un'unione di comuni che esercita funzioni associate, il controllo di gestione viene svolto a livello sovracomunale e i risultati sono riportati per singolo comune. La scelta consente economie di scala e migliora la qualità del controllo.
Domande frequenti
Quali sono le finalità del controllo di gestione?
Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta di finalità intrecciate, tutte declinazioni del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
Quali enti sono tenuti al controllo di gestione?
Tutti gli enti locali ad eccezione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali la legge ha previsto un'esclusione in ragione della ridotta dimensione organizzativa.
Chi definisce le modalità del controllo di gestione?
Il TUEL fornisce il quadro generale; lo statuto dell'ente e il regolamento di contabilità definiscono modalità operative, articolazioni organizzative, set di indicatori. È un'architettura flessibile, che consente di adattare il sistema alle dimensioni e specificità dell'ente.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'articolo 196 TUEL apre la disciplina del controllo di gestione negli enti locali, qualificandolo come strumento ordinario per garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. La norma traduce in chiave operativa i principi costituzionali sanciti dall'art. 97 Cost., calibrandoli sulle peculiarità della gestione degli enti locali.
Le finalità del controllo di gestione
Il controllo di gestione non è un meccanismo punitivo né un duplicato del controllo di legittimità: è uno strumento di management pubblico, finalizzato a misurare se l'ente sta realizzando gli obiettivi programmati e a quale costo. Le quattro finalità individuate dalla norma sono fra loro intrecciate: l'attuazione degli obiettivi presuppone una gestione efficiente, che garantisce il buon andamento, base della trasparenza verso i cittadini.
L'ambito soggettivo
L'articolo si rivolge a tutti gli enti locali, esclusi i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La soglia di esclusione tiene conto delle ridotte dimensioni organizzative dei piccoli comuni, dove l'introduzione di un sistema strutturato di controllo di gestione risulterebbe sproporzionata. Nei comuni più piccoli, peraltro, molte funzioni vengono spesso esercitate in forma associata, e il controllo di gestione può essere gestito a livello sovracomunale.
Le fonti di disciplina
Le modalità di esercizio sono stabilite dal TUEL, dagli statuti e dai regolamenti di contabilità. È un'architettura a tre livelli: la legge nazionale fissa il quadro minimo, lo statuto recepisce le scelte di indirizzo politico dell'ente, il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti operativi. Questa flessibilità consente a ciascun ente di calibrare il sistema sulle proprie dimensioni e specificità, ferma restando l'osservanza dei principi generali.
Rapporti con gli altri controlli interni
Il controllo di gestione è una delle articolazioni del più ampio sistema di controlli interni previsti dall'art. 147 TUEL, accanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sulle società partecipate, al controllo sulla qualità dei servizi. La sua funzione si distingue per il focus sulla relazione fra obiettivi, risorse impiegate e risultati ottenuti.
La cultura della misurazione
L'effettività del controllo di gestione dipende dalla capacità dell'ente di costruire un sistema di indicatori coerente, di alimentarlo con dati affidabili e di utilizzare i risultati nelle decisioni successive. La Corte dei conti e il Ministero dell'interno hanno più volte sottolineato come, in molti enti, il controllo di gestione resti un adempimento formale, scollegato dalle scelte di programmazione. La sfida culturale è far diventare la misurazione delle performance una leva ordinaria di governo dell'ente.
Casi pratici
Caso 1: ente medio strutturato
Il Comune di Tizio, con 25.000 abitanti, istituisce con regolamento un servizio dedicato al controllo di gestione. Il sistema misura, per ogni servizio, costi unitari, tempi medi di risposta, soddisfazione dell'utenza. I risultati alimentano il piano della performance e la valutazione dei dirigenti. Il revisore considera l'organizzazione conforme all'art. 196.
Caso 2: piccolo comune in unione
Il Comune di Caio, con 3.500 abitanti, sarebbe escluso dall'obbligo per soglia. Avendo aderito a un'unione di comuni che esercita funzioni associate, il controllo di gestione viene svolto a livello sovracomunale e i risultati sono riportati per singolo comune. La scelta consente economie di scala e migliora la qualità del controllo.
Domande frequenti
Quali sono le finalità del controllo di gestione?
Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta di finalità intrecciate, tutte declinazioni del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
Quali enti sono tenuti al controllo di gestione?
Tutti gli enti locali ad eccezione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali la legge ha previsto un'esclusione in ragione della ridotta dimensione organizzativa.
Chi definisce le modalità del controllo di gestione?
Il TUEL fornisce il quadro generale; lo statuto dell'ente e il regolamento di contabilità definiscono modalità operative, articolazioni organizzative, set di indicatori. È un'architettura flessibile, che consente di adattare il sistema alle dimensioni e specificità dell'ente.