- Gli enti locali devono rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio.
- Almeno una volta entro il 31 luglio l'organo consiliare verifica gli equilibri generali.
- In caso di squilibrio il consiglio adotta misure di ripristino, ripiana i debiti fuori bilancio e adegua il FCDE.
- Possono essere utilizzate economie, entrate non vincolate, proventi di alienazioni e avanzo libero.
- Il mancato rispetto degli equilibri apre la strada alle procedure di riequilibrio o di dissesto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 193 TUEL — Articolo 193
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. . 83
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell’esercizio relativo. 83
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
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4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Commento
L'articolo 193 TUEL è la spina dorsale della disciplina degli equilibri finanziari degli enti locali: trasforma il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) in un obbligo procedimentale concreto, con scadenze, contenuti e strumenti definiti. La sua portata applicativa è enorme, perché ogni anno migliaia di consigli comunali e provinciali sono chiamati a verificare la tenuta dei conti e ad adottare le decisioni conseguenti.
Il principio del pareggio dinamico
Il primo comma richiede agli enti di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti, con particolare riguardo agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Non si tratta solo di un equilibrio statico al momento dell'approvazione del bilancio: la norma impone una verifica continua, perché la realtà gestionale può discostarsi dalle previsioni in qualsiasi momento.
La verifica annuale entro il 31 luglio
Almeno una volta all'anno, e comunque entro il 31 luglio, il consiglio deve deliberare sulla salvaguardia degli equilibri. La scadenza è perentoria e il suo rispetto è una condizione di sana gestione finanziaria che la Corte dei conti monitora puntualmente. La deliberazione, oltre a dare atto del permanere degli equilibri, può imporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio se la gestione mostra disavanzi di competenza, di cassa o sui residui. La delibera è allegata al rendiconto dell'esercizio.
Gli strumenti di ripristino
Per riequilibrare la gestione, la norma offre un catalogo articolato di risorse: economie di spesa, entrate ad eccezione di quelle derivanti da prestiti o vincolate, proventi da alienazioni patrimoniali e da entrate in conto capitale per gli squilibri di parte capitale. È inoltre possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione e, in deroga al consueto termine di approvazione del bilancio, modificare tariffe e aliquote dei tributi locali. La modifica tariffaria è uno strumento di estrema importanza ma anche di forte impatto politico, perché incide direttamente sui contribuenti.
Riconoscimento e ripiano dei debiti fuori bilancio
La salvaguardia degli equilibri è la sede privilegiata per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 TUEL. La giurisprudenza della Corte dei conti ha sviluppato un consolidato orientamento che impone agli enti di portare al consiglio anche i debiti fuori bilancio scoperti nel corso dell'anno, non potendoli rinviare alla successiva verifica. Si tratta di un punto cruciale, perché la mancata tempestiva emersione dei debiti altera la rappresentazione contabile e può degenerare in situazioni di squilibrio strutturale.
Conseguenze del mancato rispetto
Il mancato adeguamento agli equilibri o l'omessa adozione della delibera di salvaguardia sono fra le ipotesi che possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL) o, nei casi più gravi, il dissesto guidato. Il Ministero dell'interno e la Ragioneria generale dello Stato vigilano insieme alla magistratura contabile, attraverso i questionari sui rendiconti e i monitoraggi periodici. La salvaguardia degli equilibri è dunque uno snodo cruciale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente locale.
Domande frequenti
Entro quando va deliberata la salvaguardia degli equilibri?
Almeno una volta all'anno e comunque entro il 31 luglio, con periodicità anche più frequente se prevista dal regolamento di contabilità. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio.
Cosa può fare l'ente in presenza di squilibrio?
Può utilizzare economie di spesa, entrate non vincolate, proventi da alienazioni patrimoniali, avanzo libero. Può, in deroga ai termini ordinari, modificare tariffe e aliquote dei tributi locali per ripristinare gli equilibri. Deve inoltre ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio e adeguare il FCDE.
Cosa succede se la salvaguardia non viene deliberata?
L'omissione può attivare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 141 TUEL e, in presenza di squilibri strutturali non risolti, condurre alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o al dissesto. La Corte dei conti vigila in modo continuativo.
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