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Categoria: TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

Articoli del TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

  • Art. 230 TUEL — Articolo 230

    Art. 230 TUEL — Articolo 230

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

    3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile .

    4. 4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 ;

    5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

    6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

    7. Gli enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari.

    8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

    9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

    9-bis. Nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all’ art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

  • Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall' art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale … .

    Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 . 106 (83)

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 233 bis TUEL — Articolo 233-bis

    Art. 233 Bis TUEL — Articolo 233-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

    3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato … .

  • Art. 233 TUEL — Articolo 233

    Art. 233 TUEL — Articolo 233

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

    2. 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

    3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

    4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160.

  • Art. 234 TUEL — Articolo 234

    Art. 234 TUEL — Articolo 234

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

    2. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

    3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

    3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione

    4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.

  • Art. 235 TUEL — Articolo 235

    Art. 235 TUEL — Articolo 235

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale . Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .

    2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d).

    3. 3. Il revisore cessa dall’incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente ; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.

  • Art. 236 TUEL — Articolo 236

    Art. 236 TUEL — Articolo 236

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile , intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

    2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, … dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

    3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

  • Art. 237 TUEL — Articolo 237

    Art. 237 TUEL — Articolo 237

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

    2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

  • Art. 238 TUEL — Articolo 238

    Art. 238 TUEL — Articolo 238

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

    2. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

  • Art. 239 TUEL — Articolo 239

    Art. 239 TUEL — Articolo 239

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. 1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio. ; 83 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento. d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 83 d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo; 83 e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223.

    1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

    2. 2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi: a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

    3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

    4. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.

    5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

    6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

  • Art. 240 TUEL — Articolo 240

    Art. 240 TUEL — Articolo 240

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.