- I consigli eleggono un collegio di tre revisori con voto limitato a due.
- I componenti provengono dal registro revisori contabili e dagli albi di commercialisti e ragionieri.
- Nei comuni sotto 15.000 abitanti la revisione è affidata a un solo revisore.
- Esistono regole specifiche per unioni che esercitano in forma associata.
- L'organo è cardine del controllo interno indipendente sull'ente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 234 TUEL — Articolo 234
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.
Commento
L'articolo 234 TUEL disciplina la composizione e le modalità di elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Si tratta di una figura cardine del sistema dei controlli interni, di cui presidia l'indipendenza professionale e tecnica. La disciplina ha conosciuto importanti riforme nel tempo, da ultimo con l'introduzione dell'estrazione a sorte dei candidati dall'elenco prefettizio.
La composizione collegiale
Negli enti di maggiori dimensioni il collegio è composto da tre revisori, eletti dal consiglio con voto limitato a due (ciascun consigliere può votare al massimo due dei tre nominativi proposti). La regola del voto limitato è finalizzata a garantire la rappresentanza delle minoranze, evitando che la maggioranza politica possa esprimere autonomamente l'intera composizione del collegio. È un presidio di pluralismo che rafforza l'indipendenza dell'organo.
I requisiti professionali
I componenti sono scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali e tra commercialisti o ragionieri iscritti agli appositi albi professionali. La qualifica professionale qualificata è essenziale per l'esercizio della funzione, che richiede competenze contabili, finanziarie e di revisione di livello evoluto. La disciplina recente ha ulteriormente irrigidito i requisiti, prevedendo anche obblighi di aggiornamento professionale.
L'estrazione dall'elenco prefettizio
La riforma del 2012-2015 ha introdotto, per gli enti locali, il meccanismo dell'estrazione a sorte dei candidati da un elenco tenuto presso la prefettura. Il consiglio elegge i revisori tra i candidati estratti, con criteri che garantiscono trasparenza e casualità. È un sistema che ha ridotto i margini di influenza politica nelle nomine, aumentando l'indipendenza dei revisori. La disciplina di dettaglio è contenuta nel D.M. interno 15 febbraio 2012, n. 23.
Il revisore unico nei piccoli comuni
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione è affidata a un solo revisore. La scelta tiene conto della minore complessità contabile e organizzativa di questi enti, garantendo al contempo il presidio della funzione di controllo. Il revisore unico ha gli stessi poteri e doveri del collegio, esercitati in via individuale.
Le unioni di comuni
Esistono regole specifiche per le unioni di comuni che esercitano in forma associata la funzione di revisione: in questi casi l'organo di revisione dell'unione svolge il controllo anche sui comuni aderenti, secondo modalità definite dallo statuto e dai regolamenti. È una soluzione che consente economie di scala e maggiore qualità del controllo, particolarmente utile per i piccoli comuni che, isolatamente, faticano a reperire revisori qualificati.
Domande frequenti
Come è composto l'organo di revisione?
Negli enti di maggiori dimensioni il collegio è di tre revisori eletti con voto limitato a due. Nei comuni sotto 15.000 abitanti la revisione è affidata a un revisore unico. Le unioni possono prevedere la revisione associata.
Quali requisiti professionali devono avere i revisori?
Iscrizione al registro dei revisori legali o agli albi dei commercialisti o ragionieri. La qualifica professionale qualificata è essenziale per l'esercizio della funzione tecnica di controllo.
Come avviene la scelta dei revisori?
Mediante estrazione a sorte dei candidati da un elenco tenuto presso la prefettura. Il consiglio elegge i revisori tra i candidati estratti, con criteri che garantiscono trasparenza e casualità, riducendo i margini di influenza politica.
Vedi anche