- Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi presso enti locali.
- I limiti sono modulati sulla popolazione: 4 nei piccoli comuni, 3 nei medi, 1 nei grandi.
- Le province sono equiparate ai comuni con oltre 100.000 abitanti, le comunità montane a quelli sotto 5.000.
- L'incarico è subordinato a una dichiarazione del revisore attestante il rispetto dei limiti.
- La norma tutela la qualità e l'effettività del controllo interno negli enti locali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 238 TUEL — Articolo 238
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
Commento
L'articolo 238 TUEL fissa il regime quantitativo degli incarichi assumibili dal singolo revisore dei conti degli enti locali. La disposizione, apparentemente tecnica, presidia un valore sostanziale: la qualità del controllo dipende dalla capacità reale del revisore di seguire ciascun ente, dedicando tempo, attenzione e analisi adeguati alle peculiarità della singola amministrazione.
Il tetto complessivo degli otto incarichi
Il limite generale è otto incarichi cumulativi, soglia che la norma traduce poi in sottosoglie demografiche. La logica è chiara: la complessità di un controllo non è uniforme. Un revisore in un comune capoluogo gestisce mole documentale, bilanci consolidati e partecipate, controlli su servizi pubblici locali, mentre quello in un piccolo comune montano si confronta con strutture amministrative essenziali. Il limite di otto agisce come tetto generale, mentre la distribuzione fra fasce serve a evitare concentrazioni di carichi pesanti.
Le tre fasce demografiche
La norma articola: massimo quattro incarichi in comuni sotto 5.000 abitanti; massimo tre in comuni tra 5.000 e 99.999; massimo uno in comuni di 100.000 o più. Le province e le città metropolitane sono assimilate ai comuni più grandi, mentre le comunità montane ricevono il trattamento dei piccoli enti. È una scelta calibrata sulla complessità organizzativa media: un solo incarico in un grande ente capoluogo satura buona parte della disponibilità professionale del revisore.
La derogabilità da parte del regolamento di contabilità
L'incipit della norma — 'salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale' — apre uno spazio di autonomia regolamentare. L'ente può modulare in concreto la disciplina, purché in coerenza con i principi di indipendenza ed effettività del controllo. La Corte dei conti, nelle pronunce delle sezioni regionali di controllo, ha chiarito che il regolamento non può svuotare la ratio della norma, prevedendo soglie tali da rendere impossibile un controllo serio.
La dichiarazione attestante e le conseguenze del falso
L'affidamento dell'incarico è subordinato a una dichiarazione resa dal candidato, in forma di autocertificazione, che attesta il rispetto dei limiti. Il rinvio alla legge n. 15/1968, oggi confluita nel D.P.R. 445/2000, ne fa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: false dichiarazioni comportano responsabilità penale e decadenza dall'incarico, oltre a esporre l'ente al rischio di nullità degli atti di nomina. Il sistema professionale dei revisori (anche tramite l'elenco gestito dal Ministero dell'Interno per l'estrazione dei nominativi) verifica periodicamente il rispetto dei tetti.
Rapporto con l'elenco unico e il sistema di estrazione
La disciplina dell'articolo 238 si coordina con quella introdotta dall'art. 16, comma 25, D.L. 138/2011, che ha istituito l'elenco dei revisori degli enti locali e il sistema di estrazione a sorte presso le Prefetture. I dati sui limiti agli incarichi sono uno dei criteri di filtro nel meccanismo di selezione, garantendo che dall'urna escano solo nominativi compatibili con l'ente da rifornire del controllo.
Domande frequenti
Quanti incarichi può assumere complessivamente un singolo revisore?
Un revisore non può superare gli otto incarichi totali, ripartiti secondo le fasce demografiche degli enti: massimo quattro nei comuni con meno di 5.000 abitanti, massimo tre in quelli tra 5.000 e 99.999, massimo uno in quelli con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Come sono trattate province e comunità montane?
Le province sono assimilate ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (e dunque rientrano nel tetto di uno solo), mentre le comunità montane sono parificate ai comuni sotto i 5.000 abitanti.
Cosa succede se il revisore non rispetta i limiti?
L'incarico è subordinato alla dichiarazione attestante il rispetto dei tetti. Un'attestazione mendace comporta responsabilità penale, decadenza dall'incarico e potenziale nullità degli atti di nomina, oltre a possibili profili di responsabilità erariale verso l'ente.
Vedi anche