- L'organo di revisione dura tre anni e i componenti non possono svolgere l'incarico più di due volte nello stesso ente.
- Si applicano le norme sulla proroga degli organi amministrativi (D.L. 293/1994).
- Il revisore è revocabile solo per inadempienza, fra cui la mancata relazione al rendiconto.
- Le cause di cessazione includono scadenza, dimissioni, decadenza, morte.
- È disciplina di garanzia dell'indipendenza dell'organo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 235 TUEL — Articolo 235
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale . Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d).
3. 3. Il revisore cessa dall’incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente ; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.
Commento
L'articolo 235 TUEL disciplina la durata, la prorogatio e le cause di cessazione dell'incarico dei revisori, ponendo regole precise a garanzia della stabilità e dell'indipendenza dell'organo di controllo. Si tratta di disposizioni che hanno conosciuto progressivi affinamenti, finalizzati a rafforzare la posizione di terzietà del revisore rispetto agli organi politici dell'ente.
La durata triennale
L'incarico ha durata di tre anni. La durata è bilanciata: abbastanza lunga da consentire al revisore di acquisire conoscenza approfondita dell'ente, ma non tale da generare assuefazione o eccesso di familiarità con gli amministratori e i dirigenti controllati. Il rinnovo è ammesso una sola volta nello stesso ente, per un ulteriore triennio: dopo sei anni nello stesso ente il revisore deve necessariamente cambiare, secondo il principio di rotazione che presidia l'indipendenza.
Il limite del doppio incarico
La regola del non superamento dei due incarichi consecutivi nello stesso ente è espressione di un principio di rotazione che ha analogie con quanto previsto per la revisione legale delle società. La rotazione obbligatoria previene il rischio di rapporti troppo stretti tra revisore e ente controllato, che potrebbero compromettere l'obiettività dei giudizi. È regola di prudenza che si è progressivamente affermata nelle migliori pratiche di governance.
La prorogatio
Si applicano le norme sulla proroga degli organi amministrativi previste dal D.L. 293/1994, convertito con L. 444/1994. La prorogatio consente di continuare l'esercizio delle funzioni per un periodo limitato in attesa del rinnovo, evitando vuoti gestionali. Tuttavia, il periodo di proroga è breve (di norma 45 giorni) e l'organo prorogato può adottare solo gli atti urgenti e indifferibili: è un istituto di stretta necessità, non una via per dilazioni indefinite.
La revoca per inadempienza
Il revisore è revocabile solo per inadempienza. La norma indica specificamente, tra le cause di inadempienza, la mancata presentazione della relazione al rendiconto. La tassatività delle cause di revoca è essenziale per garantire l'indipendenza: un revisore che possa essere revocato discrezionalmente dalla maggioranza politica perderebbe la sua terzietà. Solo l'inadempienza oggettiva, accertata con procedimento garantistico, può determinare la rimozione anticipata.
Le altre cause di cessazione
Le altre cause di cessazione dell'incarico sono: scadenza naturale, dimissioni volontarie, decadenza per perdita dei requisiti (esempio: cancellazione dall'albo professionale), morte. Sono cause oggettive che determinano la cessazione automatica, con conseguente obbligo di sostituzione secondo le procedure previste. La disciplina assicura la continuità della funzione di controllo anche in caso di eventi imprevisti.
Domande frequenti
Quanto dura l'incarico di revisore?
Tre anni, con possibilità di rinnovo per un solo triennio nello stesso ente. Dopo sei anni il revisore deve necessariamente cambiare, secondo il principio di rotazione che presidia l'indipendenza.
Il revisore può essere revocato?
Solo per inadempienza, fra cui la mancata presentazione della relazione al rendiconto. La tassatività delle cause di revoca è garanzia dell'indipendenza dell'organo: un revisore revocabile discrezionalmente perderebbe la sua terzietà.
Cosa è la prorogatio?
L'istituto che consente al revisore di continuare l'esercizio delle funzioni per un periodo limitato (di norma 45 giorni) in attesa del rinnovo, adottando solo atti urgenti e indifferibili. Evita vuoti gestionali tra la scadenza e il nuovo incarico.
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