1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile , intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.
2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, … dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
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In sintesi
Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c., primo comma.
L'incarico è precluso ai componenti degli organi dell'ente e a chi li abbia ricoperti nel biennio.
Esclusi anche segretario e dipendenti dell'ente, e dipendenti di enti sovraordinati territoriali.
I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o organismi vigilati.
È regime stringente posto a tutela dell'indipendenza dell'organo.
Indice dei contenuti
L'articolo 236 TUEL disciplina le incompatibilità dei revisori degli enti locali, fissando un regime severo finalizzato a garantire l'indipendenza professionale e l'assenza di conflitti di interesse. Le incompatibilità sono il principale strumento giuridico per assicurare la terzietà dei revisori rispetto agli organi e alle strutture controllati.
Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile, primo comma. La norma civilistica, dettata per i sindaci delle società, esclude dall'incarico: il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori; chi è legato all'ente da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita; chi si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza. È un nucleo storico di incompatibilità che si applica trasversalmente.
Le incompatibilità con cariche elettive e amministrative
L'incarico è precluso ai componenti degli organi politici dell'ente (consiglio, giunta, sindaco) e a chi abbia ricoperto tali cariche nel biennio precedente. Il distacco temporale del biennio è finalizzato a evitare che il revisore controlli decisioni cui ha precedentemente partecipato come amministratore, con evidenti rischi di conflitto. La regola si estende anche ai familiari prossimi degli amministratori, secondo il principio di indipendenza familiare.
L'esclusione dei dipendenti dell'ente
Sono esclusi dall'incarico anche il segretario comunale e i dipendenti dell'ente. La preclusione è ovvia: un dipendente non può essere indipendente nella valutazione dell'attività della propria struttura. L'esclusione si estende anche ai dipendenti di enti sovraordinati territoriali (regione, provincia rispetto al comune), per evitare ogni possibile influenza di catena gerarchica indiretta.
Il divieto di incarichi paralleli
I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi da esso vigilati o partecipati. È una previsione che amplia significativamente l'ambito delle incompatibilità: il revisore deve essere indipendente non solo verso l'ente, ma verso l'intero gruppo pubblico di riferimento. La regola previene situazioni in cui il revisore, motivato dalla prospettiva di altri incarichi, possa essere meno rigoroso nella funzione di controllo.
Le conseguenze della violazione
La violazione delle incompatibilità determina la decadenza dall'incarico. Si tratta di una conseguenza automatica, che opera al verificarsi della causa di incompatibilità sopravvenuta o all'accertamento di una preesistente non dichiarata. La giurisprudenza è rigorosa nell'applicare le regole, considerandole essenziali per il funzionamento del sistema dei controlli. Il revisore decaduto perde l'incarico e deve essere sostituito secondo le procedure ordinarie.
Casi pratici
Caso 1: incompatibilità sopravvenuta
Un revisore del Comune di Tizio, due anni dopo l'inizio dell'incarico, accetta una consulenza presso una società partecipata dell'ente. La situazione integra una causa di incompatibilità sopravvenuta. Il revisore deve dimettersi dalla consulenza o decadere dall'incarico.
Caso 2: cariche elettive nel biennio
Un ex assessore del Comune di Caio, cessato sei mesi prima, viene proposto come revisore. La candidatura è inammissibile: il biennio di distacco dalle cariche amministrative non è ancora trascorso. La preclusione opera in modo oggettivo e deve essere rilevata d'ufficio.
Domande frequenti
Quali incompatibilità civilistiche si applicano?
Quelle dell'art. 2399 c.c., primo comma: parenti e affini degli amministratori, soggetti legati all'ente da rapporti continuativi di consulenza, soggetti in situazioni di compromessa indipendenza.
Il dipendente dell'ente può essere revisore?
No. Sono esclusi il segretario comunale, i dipendenti dell'ente e i dipendenti di enti sovraordinati territoriali. L'esclusione è ovvia: un dipendente non può essere indipendente nella valutazione dell'attività della propria struttura.
Il revisore può svolgere consulenze per l'ente?
No. È vietato assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi vigilati o partecipati. La regola previene situazioni in cui il revisore possa essere meno rigoroso per la prospettiva di altri incarichi.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 236 TUEL disciplina le incompatibilità dei revisori degli enti locali, fissando un regime severo finalizzato a garantire l'indipendenza professionale e l'assenza di conflitti di interesse. Le incompatibilità sono il principale strumento giuridico per assicurare la terzietà dei revisori rispetto agli organi e alle strutture controllati.
Il richiamo all'art. 2399 c.c.
Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile, primo comma. La norma civilistica, dettata per i sindaci delle società, esclude dall'incarico: il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori; chi è legato all'ente da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita; chi si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza. È un nucleo storico di incompatibilità che si applica trasversalmente.
Le incompatibilità con cariche elettive e amministrative
L'incarico è precluso ai componenti degli organi politici dell'ente (consiglio, giunta, sindaco) e a chi abbia ricoperto tali cariche nel biennio precedente. Il distacco temporale del biennio è finalizzato a evitare che il revisore controlli decisioni cui ha precedentemente partecipato come amministratore, con evidenti rischi di conflitto. La regola si estende anche ai familiari prossimi degli amministratori, secondo il principio di indipendenza familiare.
L'esclusione dei dipendenti dell'ente
Sono esclusi dall'incarico anche il segretario comunale e i dipendenti dell'ente. La preclusione è ovvia: un dipendente non può essere indipendente nella valutazione dell'attività della propria struttura. L'esclusione si estende anche ai dipendenti di enti sovraordinati territoriali (regione, provincia rispetto al comune), per evitare ogni possibile influenza di catena gerarchica indiretta.
Il divieto di incarichi paralleli
I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi da esso vigilati o partecipati. È una previsione che amplia significativamente l'ambito delle incompatibilità: il revisore deve essere indipendente non solo verso l'ente, ma verso l'intero gruppo pubblico di riferimento. La regola previene situazioni in cui il revisore, motivato dalla prospettiva di altri incarichi, possa essere meno rigoroso nella funzione di controllo.
Le conseguenze della violazione
La violazione delle incompatibilità determina la decadenza dall'incarico. Si tratta di una conseguenza automatica, che opera al verificarsi della causa di incompatibilità sopravvenuta o all'accertamento di una preesistente non dichiarata. La giurisprudenza è rigorosa nell'applicare le regole, considerandole essenziali per il funzionamento del sistema dei controlli. Il revisore decaduto perde l'incarico e deve essere sostituito secondo le procedure ordinarie.
Casi pratici
Caso 1: incompatibilità sopravvenuta
Un revisore del Comune di Tizio, due anni dopo l'inizio dell'incarico, accetta una consulenza presso una società partecipata dell'ente. La situazione integra una causa di incompatibilità sopravvenuta. Il revisore deve dimettersi dalla consulenza o decadere dall'incarico.
Caso 2: cariche elettive nel biennio
Un ex assessore del Comune di Caio, cessato sei mesi prima, viene proposto come revisore. La candidatura è inammissibile: il biennio di distacco dalle cariche amministrative non è ancora trascorso. La preclusione opera in modo oggettivo e deve essere rilevata d'ufficio.
Domande frequenti
Quali incompatibilità civilistiche si applicano?
Quelle dell'art. 2399 c.c., primo comma: parenti e affini degli amministratori, soggetti legati all'ente da rapporti continuativi di consulenza, soggetti in situazioni di compromessa indipendenza.
Il dipendente dell'ente può essere revisore?
No. Sono esclusi il segretario comunale, i dipendenti dell'ente e i dipendenti di enti sovraordinati territoriali. L'esclusione è ovvia: un dipendente non può essere indipendente nella valutazione dell'attività della propria struttura.
Il revisore può svolgere consulenze per l'ente?
No. È vietato assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi vigilati o partecipati. La regola previene situazioni in cui il revisore possa essere meno rigoroso per la prospettiva di altri incarichi.