← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'organo di revisione svolge funzioni di collaborazione con il consiglio e di controllo finanziario-contabile.
  • Esprime pareri obbligatori su bilancio, variazioni, debiti fuori bilancio e proposte rilevanti.
  • Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
  • Relaziona sulla proposta di bilancio e sul rendiconto, segnalando irregolarità.
  • I rilievi e le proposte sono trasmessi al consiglio e, nei casi gravi, alla Procura della Corte dei conti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 239 TUEL — Articolo 239

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. 1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio. ; 83 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento. d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 83 d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo; 83 e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

2. 2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi: a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.

5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Commento

L'articolo 239 TUEL definisce la fisionomia funzionale dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Non si tratta di una mera elencazione di compiti, ma del perimetro istituzionale entro cui si svolge una vigilanza qualificata, indipendente e continuativa sulla finanza pubblica locale. Le funzioni qui descritte costituiscono lo standard minimo da cui non si può recedere, mentre regolamenti e statuti possono ampliarlo.

Collaborazione con il consiglio e ruolo consultivo

La prima area di attività è quella collaborativa. L'organo di revisione interviene a supporto del consiglio nelle scelte finanziarie più delicate, fornendo pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione (DUP, bilancio di previsione, variazioni), sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194), sui piani di razionalizzazione delle partecipate, sulle proposte di riequilibrio in caso di squilibri (art. 193) e su tutto ciò che incida sull'assetto patrimoniale o sulla sostenibilità finanziaria di medio periodo. I pareri non sono vincolanti, ma il consiglio è tenuto a motivare le scelte difformi: la traccia istruttoria che ne deriva è un presidio di trasparenza e razionalità delle deliberazioni.

Vigilanza sulla regolarità della gestione

La seconda area è il controllo vero e proprio sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica. L'organo verifica la correttezza delle registrazioni, la coerenza con il bilancio di previsione, la tenuta degli equilibri, la rispondenza fra impegni e copertura, l'esistenza dei presupposti per spese e accertamenti, la corretta determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di una vigilanza ricorrente, scandita dai verbali periodici, che integra il controllo interno previsto dagli artt. 147 e seguenti TUEL.

La relazione sul rendiconto

Uno dei compiti centrali è la relazione al rendiconto della gestione, prevista dall'art. 227 TUEL. È un documento articolato che attesta la corrispondenza tra le scritture contabili e i fatti gestionali, esprime un giudizio sul risultato di amministrazione, segnala carenze e propone correttivi. La Corte dei conti, in particolare attraverso il questionario annuale al rendiconto inviato ai revisori, utilizza queste relazioni come fonte primaria del proprio controllo finanziario sugli enti locali.

Segnalazioni di irregolarità e obbligo di referto

L'organo di revisione, quando rileva gravi irregolarità di gestione, ha l'obbligo di riferire immediatamente all'organo consiliare e, nei casi più seri, di trasmettere atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti. La giurisprudenza contabile ha più volte sottolineato il valore non meramente formale di questo obbligo: l'inerzia del revisore di fronte a fatti gravi è essa stessa fonte di responsabilità, perché la sua funzione è di sentinella terza rispetto all'amministrazione.

Una funzione di sistema

L'organo di revisione opera nel cuore di una rete di controlli che comprende il responsabile dei servizi finanziari, gli organi di indirizzo politico, la Corte dei conti, il Ministero dell'Interno. La qualità del suo operato è condizione per il funzionamento del sistema: i suoi rilievi alimentano le ispezioni della Ragioneria generale dello Stato e i controlli della Sezione enti locali della Corte dei conti, in un dialogo permanente che ha l'obiettivo di salvaguardare la sana gestione finanziaria.

Domande frequenti

Su quali atti l'organo di revisione deve esprimere parere obbligatorio?

Tipicamente: proposte di bilancio di previsione e relative variazioni, rendiconto, riconoscimento di debiti fuori bilancio, proposte di ricorso a strumenti di indebitamento, scelte di rilievo sulla struttura patrimoniale e sulle partecipazioni. Lo statuto e il regolamento di contabilità possono ampliare il novero.

I pareri dell'organo di revisione sono vincolanti?

No, in linea generale il parere è obbligatorio ma non vincolante. Tuttavia il consiglio è tenuto a motivare in modo puntuale le scelte difformi: una decisione assunta senza considerare i rilievi, o motivata in modo lacunoso, può esporre amministratori e funzionari a responsabilità.

Cosa fa il revisore quando rileva gravi irregolarità?

Segnala formalmente al consiglio comunale o provinciale e, nei casi più seri (danno erariale, irregolarità sistematiche), trasmette gli atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti, che valuta l'esercizio dell'azione di responsabilità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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