← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il compenso base dei revisori è fissato con decreto interministeriale, aggiornato triennalmente.
  • La determinazione tiene conto della classe demografica e delle dimensioni finanziarie dell'ente.
  • L'ente può maggiorare il compenso fino al 20% per ulteriori funzioni assegnate.
  • È prevista una maggiorazione del 50% per il presidente del collegio.
  • Specifiche regole valgono per comunità montane, unioni di comuni e revisione di istituzioni dell'ente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 241 TUEL — Articolo 241

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi

7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Commento

L'articolo 241 TUEL disciplina il regime economico degli incarichi di revisore dei conti negli enti locali. La materia è governata dal principio della parametrazione oggettiva: il compenso non è frutto di libera contrattazione fra revisore ed ente, ma scaturisce da limiti massimi fissati a livello centrale, modulati su scaglioni demografici e finanziari. È un assetto pensato per evitare distorsioni e per assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.

La fonte del compenso base

La determinazione del compenso base è affidata a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La revisione triennale dei limiti consente l'adeguamento alle dinamiche del mercato professionale e all'evoluzione del lavoro richiesto al revisore (che negli ultimi anni si è arricchito per effetto dell'armonizzazione contabile e dell'introduzione di nuovi controlli su partecipate e debiti commerciali). I parametri di calcolo sono la classe demografica dell'ente e le sue dimensioni finanziarie (spese di funzionamento e di investimento), che approssimano la complessità del controllo.

Le maggiorazioni discrezionali dell'ente

Sul compenso base l'ente può intervenire con maggiorazioni motivate. Il comma 2 consente un aumento fino al 20% per ulteriori funzioni assegnate al revisore oltre quelle base dell'art. 239 (controlli sulle partecipate, verifiche specifiche, attività consulenziale ricorrente). Il comma 3 prevede maggiorazioni del 10% per ciascuna istituzione su cui il revisore esercita la funzione (con tetto complessivo del 30%): è il caso, per esempio, dell'istituzione comunale per i servizi sociali o per la cultura. La discrezionalità dell'ente non è arbitrio: deve essere motivata con riferimento al concreto carico di lavoro.

Il presidente del collegio e la sua maggiorazione

Quando la funzione di revisione è esercitata in forma collegiale (obbligatoria per i comuni di maggiori dimensioni), il presidente del collegio percepisce una maggiorazione del 50% sul compenso così determinato. La scelta retributiva riflette le funzioni di coordinamento, di redazione finale dei verbali, di interlocuzione esterna che gravano sul presidente. La giurisprudenza contabile ha precisato che la maggiorazione non si cumula con altre indennità ed è strettamente legata all'esercizio effettivo delle funzioni presidenziali.

La disciplina per le aggregazioni

I commi successivi affrontano le situazioni delle aggregazioni di enti. Per la comunità montana, il riferimento demografico è il comune più popoloso totalmente montano. Per l'unione di comuni, è il più popoloso aderente. La logica è di evitare che, attraverso l'aggregazione, l'ente possa eludere i limiti applicandoli alla popolazione minima, anziché a quella massima rappresentativa della complessità.

Compenso e indipendenza

Il quadro retributivo descritto persegue, oltre alla congruità, anche un obiettivo di indipendenza. Un compenso troppo basso scoraggia professionisti qualificati; uno troppo alto crea legami di dipendenza con l'ente. Il bilanciamento è affidato al sistema dei tetti e delle maggiorazioni motivate, con l'idea che il revisore debba essere remunerato con dignità ma in modo trasparente. Eventuali compensi aggiuntivi per consulenze extra-revisione sono in linea generale incompatibili con l'incarico, salvi i casi espressamente previsti.

Domande frequenti

Chi stabilisce il compenso base del revisore?

Il compenso base è fissato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia, con aggiornamento triennale. I parametri di calcolo sono la classe demografica dell'ente e le sue dimensioni di spesa.

L'ente può aumentare il compenso oltre il base ministeriale?

Sì, ma entro limiti precisi: fino al 20% per ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle di base, e fino al 30% complessivo per la revisione delle istituzioni dell'ente. Le maggiorazioni devono essere motivate.

Il presidente del collegio percepisce un compenso diverso?

Sì, gli spetta una maggiorazione del 50% sul compenso così determinato, in considerazione delle funzioni di coordinamento e di rappresentanza esterna del collegio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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