← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria.
  • È previsto un controllo specifico sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni.
  • Devono certificare la copertura di costo di alcuni servizi tariffari (asili esclusi).
  • La copertura minima è del 36% per i servizi a domanda individuale, dell'80% per l'acquedotto.
  • La mancata copertura attiva ulteriori controlli e vincoli sui bilanci futuri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 243 TUEL — Articolo 243

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento; c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’ articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 , da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3-bis. “I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’ articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 .

4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente locale è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell’esercizio 2011.

6. 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all’adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

Commento

L'articolo 243 TUEL costituisce il cuore operativo della disciplina degli enti strutturalmente deficitari: traduce la qualifica formale in un fascio di controlli sostanziali e in obblighi di copertura tariffaria che incidono concretamente sulla gestione dell'ente. È la norma che spiega cosa significhi, nei fatti, essere posti sotto sorveglianza finanziaria.

Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni

Il primo presidio riguarda il personale. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno, esercita un controllo preventivo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni dell'ente, verificandone la compatibilità finanziaria. La logica è evidente: la spesa di personale è la voce più rigida del bilancio comunale, una volta assunta è difficile da invertire. Sottrarre le assunzioni alla discrezionalità dell'ente in difficoltà significa proteggere gli equilibri di lungo periodo. La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che questo controllo prevale anche su esigenze organizzative pur fondate, salvo i casi tassativi di sostituzione di personale strettamente necessario.

La copertura dei servizi a domanda individuale

Il comma 2 introduce l'obbligo di copertura tariffaria minima per alcuni servizi: il 36% dei costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale (mense, trasporti, impianti sportivi, ecc.), con esclusione degli asili nido. La ratio è di responsabilizzare l'utenza che fruisce di servizi non essenziali e di evitare che il bilancio dell'ente in difficoltà sia ulteriormente eroso da prestazioni largamente sussidiate. La verifica avviene tramite apposita certificazione del responsabile dei servizi finanziari, asseverata dall'organo di revisione.

Il servizio idrico e quello rifiuti

La norma fissa parametri specifici per acquedotto (copertura minima dell'80% del costo) e rifiuti solidi urbani (copertura nella misura prevista dalla normativa di settore, oggi sostanzialmente integrale per effetto della TARI). Sono servizi a tariffa con presupposto normativo proprio: la sotto-copertura sistematica configura non solo un sintomo di deficit, ma una violazione delle direttive europee in materia di servizi tariffari e del principio chi inquina paga.

Costi complessivi e voci da computare

La norma chiarisce che i costi complessivi non sono solo quelli diretti: comprendono oneri di personale, ammortamenti, costi indiretti di struttura. La precisazione è essenziale per evitare manovre cosmetiche con cui l'ente, sotto-stimando i costi, gonfi artificialmente la percentuale di copertura. La Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti, controlla la correttezza del computo, censurando le ricostruzioni che escludano voci rilevanti senza fondamento.

Effetti del mancato rispetto delle coperture

Se l'ente non raggiunge le soglie, scattano ulteriori controlli e vincoli: dalla limitazione di nuovi servizi a tariffa, alla revisione obbligatoria delle tariffe esistenti, fino — nei casi più gravi — all'attivazione delle procedure di pre-dissesto. È un meccanismo che procede per gradi, ma che ha effetti reali sulla capacità decisionale dell'amministrazione: i bilanci di previsione successivi devono dare conto del recupero della copertura, pena la non approvabilità.

Domande frequenti

Chi controlla le assunzioni degli enti strutturalmente deficitari?

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno, esercita un controllo preventivo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni, verificandone la compatibilità con il quadro finanziario.

Qual è la percentuale di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale?

L'art. 243 TUEL fissa una copertura minima del 36% del costo complessivo, riferito ai dati di competenza, con esclusione del costo di gestione degli asili nido.

Cosa succede se l'ente non raggiunge la copertura minima?

L'ente è soggetto a ulteriori controlli, deve adeguare le tariffe nei bilanci successivi e, nei casi più seri, può vedersi attivare le procedure di pre-dissesto. La Commissione può imporre revisioni tariffarie e limitazioni operative.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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