Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 233 Bis TUEL – Articolo 233-bis

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato … .

In sintesi

  • Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
  • Lo schema è quello dell'allegato n. 11 al medesimo decreto.
  • Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporlo.
  • È strumento di rappresentazione complessiva del gruppo pubblico locale.
  • È espressione del principio di trasparenza sull'insieme delle partecipazioni.
Indice dei contenuti

L'articolo 233-bis TUEL disciplina il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica, introdotto con l'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011. Si tratta di un documento di sintesi che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso costituito dall'ente capofila e dalle sue partecipate, superando la prospettiva strettamente giuridico-formale.

La logica del consolidato

Un ente locale non opera solo direttamente: si avvale di aziende speciali, società partecipate, organismi strumentali, istituzioni, fondazioni. Una parte rilevante dell'attività pubblica si svolge attraverso questi soggetti, formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili all'ente. Il bilancio consolidato consente di rappresentare in modo integrato l'insieme di questa attività, fornendo una visione complessiva del gruppo pubblico locale.

Il rinvio al D.Lgs. 118/2011

La predisposizione del consolidato avviene ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e dei suoi principi applicati (in particolare l'allegato 4/4). Si tratta di una disciplina tecnica che richiede competenze contabili evolute: identificazione del perimetro di consolidamento, eliminazione delle operazioni interne, riconciliazione dei criteri contabili, integrazione delle scritture. Il principio è simile a quello del consolidato civilistico, calibrato sulle specificità pubbliche.

Lo schema dell'allegato 11

Lo schema standardizzato è quello dell'allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011. La standardizzazione consente confronti omogenei tra gruppi di enti diversi e facilita l'esame della Corte dei conti. Lo schema comprende stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa. È un corredo documentale completo, simile a quello dei grandi gruppi privati.

L'esonero per i piccoli comuni

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. È un'esenzione che tiene conto delle minori dimensioni organizzative e contabili dei piccoli comuni, dove la predisposizione del consolidato risulterebbe sproporzionata rispetto ai benefici informativi. Tuttavia, anche per questi enti, è opportuno valutare l'adozione volontaria quando esistano partecipate di rilievo.

La funzione di trasparenza

Il bilancio consolidato è espressione del principio di trasparenza esteso alla complessità dell'azione pubblica. Consente ai cittadini, agli organi di controllo, alla magistratura contabile di valutare l'andamento complessivo del gruppo pubblico locale, individuando dinamiche che sfuggono all'analisi del solo bilancio dell'ente capofila. È strumento particolarmente utile per fotografare le partecipate in difficoltà, le esposizioni indirette, le sinergie operative.

Casi pratici

Caso 1: consolidato di città media

La Città di Tizio (60.000 abitanti) predispone il bilancio consolidato includendo 5 società partecipate (servizi idrici, mobilità, farmacie, casa, energia), 2 fondazioni culturali, 1 azienda speciale. Il consolidato evidenzia un perimetro economico ben più ampio di quello dell'ente capofila e fornisce una rappresentazione veritiera del gruppo.

Caso 2: esenzione e scelta volontaria

Il Comune di Caio (3.500 abitanti) non sarebbe tenuto al consolidato. Avendo però partecipazioni significative in una società dei servizi idrici intercomunali, sceglie volontariamente di predisporre il consolidato, valorizzandone l'utilità informativa per amministratori e cittadini.

Domande frequenti

Cosa è il bilancio consolidato?

La rappresentazione integrata della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo costituito dall'ente capofila e dalle sue partecipate (aziende speciali, società, organismi strumentali), superando la prospettiva giuridica formale.

Tutti gli enti devono predisporlo?

No. Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporlo, in ragione delle minori dimensioni organizzative. Per tutti gli altri, la predisposizione è obbligatoria.

Quale schema si segue?

Quello dell'allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011, standardizzato e comprensivo di stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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