In sintesi
- Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
- Lo schema è quello dell'allegato n. 11 al medesimo decreto.
- Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporlo.
- È strumento di rappresentazione complessiva del gruppo pubblico locale.
- È espressione del principio di trasparenza sull'insieme delle partecipazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 233 Bis TUEL — Articolo 233-bis
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato … .
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Commento
L'articolo 233-bis TUEL disciplina il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica, introdotto con l'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011. Si tratta di un documento di sintesi che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso costituito dall'ente capofila e dalle sue partecipate, superando la prospettiva strettamente giuridico-formale.
La logica del consolidato
Un ente locale non opera solo direttamente: si avvale di aziende speciali, società partecipate, organismi strumentali, istituzioni, fondazioni. Una parte rilevante dell'attività pubblica si svolge attraverso questi soggetti, formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili all'ente. Il bilancio consolidato consente di rappresentare in modo integrato l'insieme di questa attività, fornendo una visione complessiva del gruppo pubblico locale.
Il rinvio al D.Lgs. 118/2011
La predisposizione del consolidato avviene ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e dei suoi principi applicati (in particolare l'allegato 4/4). Si tratta di una disciplina tecnica che richiede competenze contabili evolute: identificazione del perimetro di consolidamento, eliminazione delle operazioni interne, riconciliazione dei criteri contabili, integrazione delle scritture. Il principio è simile a quello del consolidato civilistico, calibrato sulle specificità pubbliche.
Lo schema dell'allegato 11
Lo schema standardizzato è quello dell'allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011. La standardizzazione consente confronti omogenei tra gruppi di enti diversi e facilita l'esame della Corte dei conti. Lo schema comprende stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa. È un corredo documentale completo, simile a quello dei grandi gruppi privati.
L'esonero per i piccoli comuni
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. È un'esenzione che tiene conto delle minori dimensioni organizzative e contabili dei piccoli comuni, dove la predisposizione del consolidato risulterebbe sproporzionata rispetto ai benefici informativi. Tuttavia, anche per questi enti, è opportuno valutare l'adozione volontaria quando esistano partecipate di rilievo.
La funzione di trasparenza
Il bilancio consolidato è espressione del principio di trasparenza esteso alla complessità dell'azione pubblica. Consente ai cittadini, agli organi di controllo, alla magistratura contabile di valutare l'andamento complessivo del gruppo pubblico locale, individuando dinamiche che sfuggono all'analisi del solo bilancio dell'ente capofila. È strumento particolarmente utile per fotografare le partecipate in difficoltà, le esposizioni indirette, le sinergie operative.
Domande frequenti
Cosa è il bilancio consolidato?
La rappresentazione integrata della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo costituito dall'ente capofila e dalle sue partecipate (aziende speciali, società, organismi strumentali), superando la prospettiva giuridica formale.
Tutti gli enti devono predisporlo?
No. Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporlo, in ragione delle minori dimensioni organizzative. Per tutti gli altri, la predisposizione è obbligatoria.
Quale schema si segue?
Quello dell'allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011, standardizzato e comprensivo di stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa.
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