- Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni.
- Per ciascuna entrata e spesa indica somme accertate o impegnate, riscosse o pagate.
- Prima dell'inserimento dei residui si procede al riaccertamento ordinario.
- Il conto si chiude con il risultato della gestione finanziaria.
- È documento cuore della contabilità finanziaria armonizzata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 228 TUEL — Articolo 228
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
2. 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.
3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’ art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio.
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 .
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell’ente locale.
7. Il Ministero dell’interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell’andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’interno.
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.
Commento
L'articolo 228 TUEL disciplina il conto del bilancio, primo dei tre documenti che compongono il rendiconto della gestione. È il documento che evidenzia in chiave finanziaria i risultati raggiunti dall'ente rispetto alle autorizzazioni del bilancio di previsione, chiudendo il ciclo annuale della contabilità finanziaria.
La funzione dimostrativa
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni iniziali e alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. È un atto di trasparenza per eccellenza: consente di confrontare ciò che era stato previsto e autorizzato con ciò che è effettivamente accaduto, mettendo in evidenza scostamenti, economie, sovrastime. Sotto questo profilo è anche uno strumento di valutazione della qualità della programmazione.
I dati per entrata e spesa
Per ciascuna entrata e per ciascuna spesa il conto indica: le somme accertate (per le entrate) o impegnate (per le spese); le somme riscosse o pagate; eventuali residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio. La rappresentazione articolata consente di valutare separatamente la capacità di accertamento, la capacità di riscossione, la capacità di gestione dei pagamenti. Gli indicatori derivabili sono fondamentali per la diagnostica finanziaria.
Il riaccertamento ordinario dei residui
Prima dell'inserimento dei residui nel conto del bilancio, l'ente procede al riaccertamento ordinario ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011). Si tratta di una verifica analitica di ciascun residuo attivo e passivo, volta a confermarne la persistenza dei requisiti, a reimputare le obbligazioni all'esercizio di esigibilità, a transitare le somme nel Fondo pluriennale vincolato quando necessario. È un'operazione tecnica complessa ma cruciale per la veridicità del rendiconto.
Il risultato di gestione finanziaria
Il conto si chiude con la determinazione del risultato di gestione finanziaria: avanzo o disavanzo di amministrazione. Il risultato è la sintesi della gestione e influenza la programmazione successiva: l'avanzo libero può essere applicato a investimenti o a estinzione anticipata di mutui; il disavanzo deve essere ripianato con misure specifiche. Le quote vincolate, accantonate e destinate dell'avanzo seguono regole rigorose di utilizzo.
Gli allegati e i parametri
Al conto del bilancio si allegano numerosi documenti: la tabella dei parametri obiettivi di deficitarietà, il piano degli indicatori di bilancio, il riepilogo per missioni e programmi, la situazione dei mutui contratti, le tabelle relative ai vincoli sul risultato di amministrazione. Si tratta di un corredo documentale ampio, finalizzato a fornire ogni elemento utile alla valutazione complessiva della gestione, anche da parte degli organi di controllo esterno.
Domande frequenti
Cosa dimostra il conto del bilancio?
I risultati finali della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni del bilancio di previsione e alle variazioni intervenute nell'esercizio. Consente di confrontare previsioni e risultati effettivi.
Cosa è il riaccertamento ordinario?
Una verifica analitica di ciascun residuo attivo e passivo prima dell'inserimento nel conto del bilancio, per confermarne i requisiti, reimputarli all'esercizio di esigibilità o transitarli nel Fondo pluriennale vincolato.
Come si chiude il conto del bilancio?
Con la determinazione del risultato di gestione finanziaria: avanzo o disavanzo di amministrazione, articolato in quote libere, destinate, vincolate, accantonate, ciascuna soggetta a regole specifiche di utilizzo.
Vedi anche