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Categoria: Jobs Act — Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

  • Art. 36 D.Lgs. 81/2015 — Diritti sindacali nella somministrazione

    Art. 36 D.Lgs. 81/2015 — Diritti sindacali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

    2. Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative, purché preesistenti alla data di ricorso alla somministrazione di lavoro.

  • Art. 37 D.Lgs. 81/2015 — Norme previdenziali nella somministrazione

    Art. 37 D.Lgs. 81/2015 — Norme previdenziali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di somministrazione si applicano le norme sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme relative alla tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e alla tutela dei congedi parentali, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e le norme sulla maternità e paternità nei rapporti di lavoro e nei contratti di collaborazione nonché le norme in materia di tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti.

  • Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 — Somministrazione fraudolenta

    Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 — Somministrazione fraudolenta

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 2 marzo 2024, n. 19, con decorrenza dal 2 marzo 2024]

  • Art. 38 D.Lgs. 81/2015 — Somministrazione irregolare

    Art. 38 D.Lgs. 81/2015 — Somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con soggetti diversi dai soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero senza il rispetto della forma scritta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di condanna di quest’ultimo, il giudice condanna altresì il somministratore, in solido con l’utilizzatore, al risarcimento del danno.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 39 D.Lgs. 81/2015 — Decadenza e tutele nella somministrazione

    Art. 39 D.Lgs. 81/2015 — Decadenza e tutele nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato in violazione di quanto disposto dall’articolo 31, il lavoratore ha diritto di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

    2. L’impugnazione del contratto di somministrazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione.

  • Art. 40 D.Lgs. 81/2015 — Sanzioni per somministrazione irregolare

    Art. 40 D.Lgs. 81/2015 — Sanzioni per somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il contratto di somministrazione manchi dei requisiti di forma di cui all’articolo 33.

  • Art. 41 D.Lgs. 81/2015 — Definizione apprendistato

    Art. 41 D.Lgs. 81/2015 — Definizione apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

    2. Il contratto di apprendistato è definito da un piano formativo individuale redatto in forma sintetica, in conformità alla normativa regionale, ai profili formativi e agli standard professionali definiti ai sensi dell’articolo 46.

    3. L’apprendistato è articolato nelle seguenti tipologie:

    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

    b) apprendistato professionalizzante;

    c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

  • Art. 42 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina generale apprendistato

    Art. 42 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina generale apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. I limiti di età di cui al presente comma non si applicano agli apprendisti che abbiano già conseguito la laurea, purché abbiano un’età non superiore a ventinove anni compiuti.

    2. L’assunzione di apprendisti è consentita ai datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 20 per cento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato nell’ultimo triennio. A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, o di un apprendista in caso di assenza di apprendisti in forza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti.

    3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre.

    4. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui al comma 7 del presente articolo, maggiorati del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

    5. In caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione, il lavoratore ne dà comunicazione alla struttura pubblica territoriale di riferimento di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Entro un mese dalla comunicazione del lavoratore, la struttura pubblica territoriale verifica, anche attraverso gli ispettori del lavoro, i motivi dell’inadempimento e promuove le iniziative necessarie per risolvere le eventuali difficoltà.

    6. Al lavoratore in apprendistato si applicano le disposizioni di legge e di contratto collettivo sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro, ove compatibili con la natura del contratto di apprendistato.

    7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

    8. Fermo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, durante l’apprendistato trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili al datore di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro, ivi incluse le disposizioni in materia di distacco.

  • Art. 43 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato per qualifica e diploma

    Art. 43 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato per qualifica e diploma

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

    3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

    4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 44 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato professionalizzante

    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato professionalizzante

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

    a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

    b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

    c) le attribuzioni del tutor aziendale;

    d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

    4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

    b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

    5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

  • Art. 45 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato alta formazione e ricerca

    Art. 45 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato alta formazione e ricerca

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Possono essere assunti in apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: durata del contratto non superiore a tre anni; previsione di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

    3. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, ovvero con i rispettivi ordini o collegi professionali.

  • Art. 46 D.Lgs. 81/2015 — Standard professionali e formativi

    Art. 46 D.Lgs. 81/2015 — Standard professionali e formativi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce le linee guida per gli standard formativi dell’apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale.