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Categoria: Jobs Act — Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

  • Art. 52 D.Lgs. 81/2015 — Superamento del contratto a progetto

    Art. 52 D.Lgs. 81/2015 — Superamento del contratto a progetto

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

    2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 53 D.Lgs. 81/2015 — Superamento associazione in partecipazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2015 — Superamento associazione in partecipazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 2549, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»

    2. In ogni caso, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 54 D.Lgs. 81/2015 — Stabilizzazione dei collaboratori

    Art. 54 D.Lgs. 81/2015 — Stabilizzazione dei collaboratori

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.

    2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.

    3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.

    4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.

  • Art. 55 D.Lgs. 81/2015 — Abrogazioni e norme transitorie

    Art. 55 D.Lgs. 81/2015 — Abrogazioni e norme transitorie

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

    b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

    c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;

    d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;

    e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

    g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

    3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.

    4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 56 D.Lgs. 81/2015 — Copertura finanziaria

    Art. 56 D.Lgs. 81/2015 — Copertura finanziaria

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.