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Categoria: Jobs Act — Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

  • Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 — Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 — Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.

  • Art. 47 D.Lgs. 81/2015 — Disposizioni finali apprendistato

    Art. 47 D.Lgs. 81/2015 — Disposizioni finali apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato compatibile con la natura del contratto di apprendistato.

    3. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni in materia di apprendistato si applicano secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

  • Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 — Osservatorio per i rider

    Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 — Osservatorio per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio permanente per le attività di consegna di beni per conto altrui, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da tre esperti e da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da rappresentanti delle istituzioni locali.

    2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno delle attività di consegna di beni per conto altrui e di elaborare proposte normative.

  • Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 — Compenso dei rider

    Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 — Compenso dei rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

    2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.

  • Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 — Divieto di discriminazione rider

    Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 — Divieto di discriminazione rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.

  • Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 — Copertura assicurativa obbligatoria rider

    Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 — Copertura assicurativa obbligatoria rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione del suddetto decreto, i soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’assicurazione sono individuati nei committenti di cui all’articolo 47-bis.

    2. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono altresì assicurati contro le malattie in caso di durata dell’incapacità al lavoro superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi di lavoro.

  • Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 — Protezione dati personali rider

    Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 — Protezione dati personali rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

    2. I sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso nonché dell’erogazione, della gestione, della limitazione o della cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.

  • Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 — Forma contrattuale e informazioni per i rider

    Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 — Forma contrattuale e informazioni per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

    2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.

  • Art. 48 D.Lgs. 81/2015 — Tirocini formativi e di orientamento

    Art. 48 D.Lgs. 81/2015 — Tirocini formativi e di orientamento

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 49 D.Lgs. 81/2015 — Tirocini non curriculari

    Art. 49 D.Lgs. 81/2015 — Tirocini non curriculari

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 50 D.Lgs. 81/2015 — Definizione del tirocinio

    Art. 50 D.Lgs. 81/2015 — Definizione del tirocinio

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 51 D.Lgs. 81/2015 — Rinvio ai contratti collettivi

    Art. 51 D.Lgs. 81/2015 — Rinvio ai contratti collettivi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.