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Categoria: Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)

Articoli del Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)

  • Art. 61 D.Lgs. 150/2022 — Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

    Art. 61 D.Lgs. 150/2022 — Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

    2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

    3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

    4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

    5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell’ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L’incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

    6. All’attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

  • Art. 62 D.Lgs. 150/2022 — Livelli essenziali delle prestazioni

    Art. 62 D.Lgs. 150/2022 — Livelli essenziali delle prestazioni

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 67, comma

    1. Note all’art. 62: – Per l’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse del presente decreto.

  • Art. 63 D.Lgs. 150/2022 — Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

    Art. 63 D.Lgs. 150/2022 — Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

    2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

    3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.

    4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

    5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all’articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del Comune sede dell’ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d’intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l’insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l’offerta dell’intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

    6. All’attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

  • Art. 64 D.Lgs. 150/2022 — Forme di gestione

    Art. 64 D.Lgs. 150/2022 — Forme di gestione

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all’articolo

    62. 2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell’ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 56 del medesimo decreto.

    3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l’altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell’ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

    4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 60, comma

    2. Note all’art. 64: – Si riporta il testo degli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ): “Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali). –

    1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: a) mediante un avviso di gara; b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.

    2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

    3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

    4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 130.” “Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali). –

    1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e

    156. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

    3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

    4. L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l’articolo 153, comma 2, secondo periodo.

    5. L’articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.”. – Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ): “Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). –

    1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

    2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

    3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

    2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.” “Art. 56 (Convenzioni). –

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

    2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

    3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

    3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

    4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.”.

  • Art. 65 D.Lgs. 150/2022 — Trattamento dei dati personali

    Art. 65 D.Lgs. 150/2022 — Trattamento dei dati personali

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , strettamente necessari all’esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e assumono la qualità di titolari del trattamento.

    2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Note all’art. 65: – Si riporta il testo dell’ articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) : “Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). – 1.-1-bis. (Omissis).

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: da a) a p) (Omissis); q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; da r) a dd) (Omissis).

    3. (Omissis).”. – Si riporta il testo dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). “Art. 17 (Regolamenti). –

    1. e

    2. (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. –

    4-ter. (Omissis).”.

  • Art. 66 D.Lgs. 150/2022 — Vigilanza del Ministero della giustizia

    Art. 66 D.Lgs. 150/2022 — Vigilanza del Ministero della giustizia

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

    2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’articolo 67, comma 1.

  • Art. 67 D.Lgs. 150/2022 — Finanziamento

    Art. 67 D.Lgs. 150/2022 — Finanziamento

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno

    2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma. 2

    2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

    3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo

    61. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’ articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134 .

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 68 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    Art. 68 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1 . All’ articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». Note all’art. 68: – Si riporta il testo dell’ articolo 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), come modificato dal presente decreto: “Art. 64 (Procedimento per decreto). –

    1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’ articolo 557 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.”.

  • Art. 69 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche in materia di giustizia digitale

    Art. 69 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche in materia di giustizia digitale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. All’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale .»; b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall’imputato»; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma

    4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .». Note all’art. 69: – Si riporta il testo dell’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dal presente decreto: “Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica). – 1.All’ articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile , le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

    2. All’ articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile , dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

    3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

    4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale . La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

    5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’ articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

    6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall’imputato per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

    7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e

    8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma

    12. 7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma

    4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.

    8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .

    9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

    10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale .

    11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono abrogati.

    12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 , e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

    13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e

    8. 14. All’ articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

    15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno

    2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

    17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

  • Art. 70 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

    Art. 70 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1 . Alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , dopo l’articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore). – Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta a quella dell’arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies. Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale , ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’ articolo 347 del codice di procedura penale , e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse. Art. 12-quater(Verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l’organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Quando la prescrizione è adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato. Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro. Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa). – Entro il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . La richiesta di cui al primo comma è comunicata all’organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell’ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all’organo accertatore, nonché all’autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell’ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l’autorità indicata nel quinto comma comunica all’organo accertatore e al pubblico ministero l’avvenuto svolgimento o meno dell’attività lavorativa. Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l’avvenuto pagamento all’organo accertatore e all’autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero. Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). – Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinchè provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e

    12-quater. Nel caso previsto dal primo comma, l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale). – Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo. Nel caso previsto dall’articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l’organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all’articolo 12-sexies, secondo comma, se l’organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale . Se è presentata richiesta di archiviazione, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari. Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). – La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo

    12-quinquies. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma. Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). – Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l’adempimento di cui al comma che precede, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accertatore, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’ articolo 162-bis del codice penale . In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

  • Art. 71 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

    Art. 71 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1 . Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 53 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). – Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo

    56-quater. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale . Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’ articolo 81 del codice penale .» b) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Semilibertà sostitutiva). – La semilibertà sostitutiva comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , in quanto compatibili. Nei casi di cui all’articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all’ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all’esterno. L’ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell’assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall’ articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ articolo 101, commi 1 , 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .»; c) l’articolo 56 è sostituito dal seguente: «Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). – La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale . Si applica, in quanto compatibile, l’ articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .»; d) dopo l’articolo 56, sono inseriti i seguenti: «Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo). – Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Art. 56-ter (Prescrizioni comuni). – La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo

    64. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l’ articolo 282-ter del codice di procedura penale , in quanto compatibile. Art. 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva). – Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’ articolo 133-ter del codice penale .»; e) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). – La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo

    56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.»; f) l’articolo 58 è sostituito dal seguente: «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). – Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’ articolo 133 del codice penale , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’ articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’ articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’ articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .»; g) l’articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). – La pena detentiva non può essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’ articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale . Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.»; h) l’articolo 61 è sostituito dal seguente: «Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva). – Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l’ammontare della pena sostitutiva.»; i) dopo l’articolo 61 è inserito il seguente: «Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della pena). – Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale , relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»; l) l’articolo 62 è sostituito dal seguente: «Art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive). – Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L’ordinanza è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. L’ordinanza è trasmessa anche all’ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato. Appena ricevuta l’ordinanza prevista al secondo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, limitatamente alla durata della pena. Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.»; m) l’articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo). – La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all’articolo

    70. Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall’articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all’articolo 56-bis, quinto comma.»; n) l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64 (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive). – Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell’ articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all’ufficio di esecuzione penale esterna, all’organo di polizia o al direttore dell’istituto competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all’articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»; o) all’articolo 65: 1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la libertà controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero»; la parola: «verifica» è sostituita dalle seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’ufficio di esecuzione penale esterna verificano» e la parola: «tiene» è sostituita dalla seguente: «tengono»; 2) al secondo comma, le parole: «custoditi l’estratto della» sono sostituite dalle seguenti: «custodite la» e dopo la parola «condanna» il segno di interpunzione «,» è sostituito dalle seguenti parole: «che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero» e dopo le parole: «modalità di esecuzione» sono inserite le seguenti: «della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva»; nel secondo periodo, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalla seguente: «semilibertà» e le parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2000, n. 230»; 3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione ivi indicata» sono soppresse; 4) nella rubrica, le parole: «imposte con la sentenza di condanna» sono soppresse; p) l’articolo 66 è sostituito dal seguente: «Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). – Salvo quanto previsto dall’articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell’istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell’ articolo 666 del codice di procedura penale . Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.»; q) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «Art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). – Salvo quanto previsto dall’ articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975 , non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell’avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell’articolo 66 o del quarto comma dell’articolo 72.»; r) l’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Art. 68 (Sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive). – L’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l’esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L’ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l’esecuzione di pene detentive o l’esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell’istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprenderà l’esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.»; s) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Art. 69 (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive). – Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Si applica il terzo comma dell’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 . Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell’articolo 56, primo comma, è applicabile l’articolo 66, primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all’attività dei soggetti di cui all’articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l’articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell’esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l’ articolo 684 del codice di procedura penale . Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l’esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all’ articolo 666 del codice di procedura penale , dispone il rinvio dell’esecuzione della pena. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell’esecuzione.»; t) l’articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti). – Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale . Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all’articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro. Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell’ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. Per l’esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l’ articolo 663 del codice di procedura penale . È tuttavia fatta salva, limitatamente all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»; u) l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento). – Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell’ articolo 660 del codice di procedura penale . Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’articolo

    58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.»; v) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca). – Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 385 del codice penale . Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell’ articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 . La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo

    58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.»; z) l’articolo 75 è sostituito dal seguente: «Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni). – Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 .»; aa) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente: «Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»; bb) l’articolo 76 è sostituito dal seguente: «Art. 76 (Norme applicabili). – Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis , 51-bis , 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 .»; cc) alla rubrica del Capo III, le parole: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»; dd) l’articolo 102 è sostituito dal seguente: «Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento). – Il mancato pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell’ articolo 135 del codice penale . In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell’ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può sempre far cessare l’esecuzione della semilibertà pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale .»; ee) l’articolo 103 è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). – Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell’ articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l’ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può in ogni caso far cessare l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale .»; ff) dopo l’articolo 103 sono inseriti i seguenti: «Art. 103-bis (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). – Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 , non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo. Art. 103-ter (Disposizioni applicabili). – Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell’ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive. Art. 103-quater (Disposizioni relative ai minorenni). – La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l’ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l’ammenda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l’articolo

    103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l’ articolo 660 del codice di procedura penale . Non si applica l’articolo 103-bis e il minore, nel corso dell’esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 .»; gg) l’articolo 107 è sostituito dal seguente: «Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda). – Per l’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e

    69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale .»; hh) l’articolo 108 è sostituito dal seguente: «Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). – La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell’articolo

    66. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 72.»; Note all’art. 71: – Si riporta il testo dell’articolo 65 e la rubrica del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificati dal presente decreto: “Art. 65 (Controllo sull’adempimento delle prescrizioni). – L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente , e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l’autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semilibertà le norme di cui all’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescritto dal primo comma dell’articolo 55 viene effettuato dal direttore dell’istituto.” “Capo III – Pene sostitutive delle pene detentive brevi”.

  • Art. 72 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    Art. 72 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1 . Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»; b) dopo l’articolo 42, abrogato dall’ articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). – Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell’ articolo 660 del codice di procedura penale .»; c) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). –

    1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell’articolo

    54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

    3. Quando è violato l’obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell’obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma

    5. 4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell’obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall’articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all’articolo 53, comma

    3. 5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

    6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.». Note all’art. 72: – Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’ articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), come modificato dal presente decreto: “Art. 29 (Udienza di comparizione). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall’articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

    2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l’esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’ articolo 210 del codice di procedura penale , devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

    3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d’ufficio.

    4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

    5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

    6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione.

    7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell’ articolo 431 del codice di procedura penale . Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all’articolo

    21. 8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.”.