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Categoria: Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)

Articoli del Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)

  • Art. 92 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

    Art. 92 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

    2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023 , verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all’articolo

    63. 2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 93 bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    Art. 93 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. La disposizione di cui all’ articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale , come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

  • Art. 93 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

    Art. 93 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023 , sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

    2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

    3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

  • Art. 94 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

    Art. 94 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo.

  • Art. 95 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

    Art. 95 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ articolo 666 del codice di procedura penale , entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

    2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

    3. Sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’ articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.

    151. Note all’art. 95: – Per l’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.

  • Art. 96 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

    Art. 96 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.

    2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.

    151. Note all’art. 96: – Per l’ articolo 12-quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si veda l’articolo 70.

  • Art. 97 bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)

    Art. 97 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

  • Art. 97 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

    Art. 97 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Note all’art. 97: – Per l’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.

  • Art. 98 D.Lgs. 150/2022 — Abrogazioni

    Art. 98 D.Lgs. 150/2022 — Abrogazioni

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter, 407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma 3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3 , 552 , comma 1-bis , 555 , commi 2 e 3, 582 , comma 2 , 583 , 599-bis , comma 2 , 602 , comma 1-bis, del codice di procedura penale ; b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134,146-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ; c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; d) gli articoli 236 , 237 , 238 e 238-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Note all’art. 98: – Si riporta il testo dell’ articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). –

    1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo

    375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma

    3. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

    2-bis. (abrogato)”.

  • Art. 99 bis D.Lgs. 150/2022 — (Entrata in vigore)

    Art. 99 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Entrata in vigore)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre

    2022.

  • Art. 99 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni finanziarie

    Art. 99 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni finanziarie

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

    1. Salvo quanto previsto all’articolo 67, le amministrazioni interessate nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.