Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 RD 12/1941 — Funzioni del pubblico ministero
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Funzioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 69 L. 184/1983: Registro delle tutele: annotazione provvedimenti
- Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 — Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
- Art. 69 Cod. Amb. — programmi di intervento
- Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
- Art. 69 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di comunicazione
- Art. 69 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato