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Art. 24 D.Lgs. 81/2015 — Diritti di precedenza

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Art. 24 D.Lgs. 81/2015 — Diritti di precedenza

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

3. Il diritto di precedenza di cui al comma 1 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza di cui al comma 2 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

4. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso il termine entro il quale va esercitato nonché in caso di mancata risposta all’offerta del datore di lavoro.

5. Il lavoratore ha diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, a condizione che tale diritto sia espressamente previsto nel contratto a termine.