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Categoria: Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)

Articoli del Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)

  • Art. 23 CPI — Trasferimento del marchio

    Art. 23 CPI — Trasferimento del marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

    2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

    3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

    4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

  • Art. 24 CPI — Uso del marchio

    Art. 24 CPI — Uso del marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

    1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

    1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l’uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all’uso.

    2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell’esportazione di essi.

    3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

    4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

  • Art. 25 CPI — Nullità

    Art. 25 CPI — Nullità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8; d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).

    1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d’uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma

    2.

  • Art. 26 CPI — Decadenza

    Art. 26 CPI — Decadenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

  • Art. 27 CPI — Decadenza e nullità parziale

    Art. 27 CPI — Decadenza e nullità parziale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

  • Art. 28 CPI — Convalidazione

    Art. 28 CPI — Convalidazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

    2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

  • Art. 29 CPI — Oggetto della tutela

    Art. 29 CPI — Oggetto della tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

  • Art. 30 CPI — Tutela

    Art. 30 CPI — Tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta , l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

    2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

  • Art. 31 CPI — Oggetto della registrazione

    Art. 31 CPI — Oggetto della registrazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

    2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

    3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

  • Art. 32 CPI — Novità

    Art. 32 CPI — Novità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

  • Art. 33 bis CPI — (Liceità)

    Art. 33 Bis CPI — (Liceità)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

    2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

  • Art. 33 CPI — Carattere individuale

    Art. 33 CPI — Carattere individuale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

    1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

    2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.