Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 CPI – Decadenza

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

In sintesi

  • L'art. 26 CPI individua le cause tassative di decadenza del marchio d'impresa, richiamando per relationem la disciplina dei singoli istituti.
  • Le tre fattispecie sono volgarizzazione (art. 13, comma 4), illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) e non uso quinquennale (art. 24).
  • La decadenza incide sull'estinzione del diritto e produce effetti dal momento in cui se ne verifica il presupposto, salvo che non sia diversamente disposto.
  • Il rapporto con la nullità è netto: la decadenza colpisce vicende successive alla registrazione, la nullità presuppone vizi originari.
Indice dei contenuti

L'art. 26 CPI fissa, con una norma di rinvio, il catalogo delle cause di decadenza del marchio d'impresa. La scelta del legislatore è significativa: anziché disciplinare in un'unica disposizione i presupposti, la disposizione opera come indice sistematico, rimettendo la sostanza ai singoli articoli che governano la volgarizzazione, l'illiceità sopravvenuta e il non uso. Comprendere l'art. 26 significa quindi comprendere il punto di intersezione tra istituti distinti che condividono un effetto comune: l'estinzione del diritto sul segno.

La tassatività delle cause di decadenza

La formulazione della norma è chiusa. Le ipotesi previste sono tre e non sono suscettibili di applicazione analogica: oltre questi confini il marchio non può decadere, anche se restano impregiudicate la rinuncia volontaria e le ipotesi di nullità per vizi originari. Tale tassatività è coerente con la natura del diritto di marchio, che, una volta validamente costituito, gode di una tutela stabile e cedevole solo a fronte di precise patologie tipizzate dal legislatore.

Le tre cause tipiche

La volgarizzazione (art. 13, comma 4) si verifica quando il segno, per attività o inattività del titolare, perde la sua capacità distintiva diventando denominazione generica del prodotto o servizio. L'illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) ricorre quando il marchio, originariamente lecito, diventa decettivo o contrario all'ordine pubblico per fatti successivi alla registrazione. Il non uso quinquennale (art. 24) costituisce la causa statisticamente più frequente: il titolare che, senza giustificato motivo, non utilizza effettivamente il segno per cinque anni consecutivi vede estinto il proprio diritto.

Rapporti con la nullità e effetti pratici

Mentre la nullità opera retroattivamente perché colpisce un vizio genetico, la decadenza incide tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto. Sul piano operativo, la differenza è importante: il titolare di un marchio decaduto perde la tutela per il futuro, ma resta titolare delle azioni eventualmente già esercitate. La declaratoria di decadenza può essere fatta valere in via giudiziale e, in linea generale, anche in via amministrativa innanzi all'UIBM nei casi previsti, oltre che dinanzi agli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.

Strategie di prevenzione

La consapevolezza delle cause di decadenza orienta la strategia di gestione del portafoglio marchi. Il titolare deve presidiare l'uso effettivo del segno, evitare derive di volgarizzazione attivando le opportune contromisure (avvertimenti, segnalazioni, contenzioso) e monitorare il quadro normativo per scongiurare illiceità sopravvenute. La gestione documentale dell'uso, attraverso prove di commercializzazione e investimenti pubblicitari, è essenziale in caso di contestazione del non uso.

Casi pratici

Caso 1: marchio inutilizzato per oltre cinque anni

Tizio registra un marchio per una linea di abbigliamento ma, per ragioni commerciali, sospende la produzione subito dopo il deposito. Trascorsi oltre cinque anni senza alcun uso effettivo, un concorrente che intende utilizzare un segno simile può chiedere la decadenza del marchio di Tizio ai sensi dell'art. 26, lett. c), in combinato disposto con l'art. 24 CPI. Tizio, privo di prove di uso e di giustificato motivo, vede estinto il proprio diritto.

Caso 2: volgarizzazione del segno

Caio è titolare di un marchio inizialmente forte ma, per la mancata reazione a un uso massivo da parte di terzi e per l'assenza di campagne informative, il segno è ormai percepito dal pubblico come nome comune del prodotto. Un'impresa concorrente promuove un'azione per ottenere la dichiarazione di decadenza per volgarizzazione ai sensi dell'art. 26, lett. a), e dell'art. 13, comma 4, CPI: la perdita della capacità distintiva diventa così il presupposto dell'estinzione del diritto.

Domande frequenti

Quali sono le cause di decadenza del marchio previste dall'art. 26 CPI?

L'art. 26 CPI prevede tre cause tassative: volgarizzazione (art. 13, comma 4), illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) e non uso quinquennale (art. 24). L'elenco è chiuso e non ammette applicazione analogica.

Qual è la differenza tra decadenza e nullità del marchio?

La nullità presuppone un vizio originario della registrazione e ha generalmente effetto retroattivo. La decadenza, invece, colpisce vicende successive e opera tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto.

Chi può far valere la decadenza del marchio?

La decadenza può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, tipicamente un concorrente, in via giudiziale o, nei casi previsti, in via amministrativa presso l'UIBM o gli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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