1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 26 CPI individua le cause tassative di decadenza del marchio d'impresa, richiamando per relationem la disciplina dei singoli istituti.
Le tre fattispecie sono volgarizzazione (art. 13, comma 4), illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) e non uso quinquennale (art. 24).
La decadenza incide sull'estinzione del diritto e produce effetti dal momento in cui se ne verifica il presupposto, salvo che non sia diversamente disposto.
Il rapporto con la nullità è netto: la decadenza colpisce vicende successive alla registrazione, la nullità presuppone vizi originari.
Indice dei contenuti
L'art. 26 CPI fissa, con una norma di rinvio, il catalogo delle cause di decadenza del marchio d'impresa. La scelta del legislatore è significativa: anziché disciplinare in un'unica disposizione i presupposti, la disposizione opera come indice sistematico, rimettendo la sostanza ai singoli articoli che governano la volgarizzazione, l'illiceità sopravvenuta e il non uso. Comprendere l'art. 26 significa quindi comprendere il punto di intersezione tra istituti distinti che condividono un effetto comune: l'estinzione del diritto sul segno.
La tassatività delle cause di decadenza
La formulazione della norma è chiusa. Le ipotesi previste sono tre e non sono suscettibili di applicazione analogica: oltre questi confini il marchio non può decadere, anche se restano impregiudicate la rinuncia volontaria e le ipotesi di nullità per vizi originari. Tale tassatività è coerente con la natura del diritto di marchio, che, una volta validamente costituito, gode di una tutela stabile e cedevole solo a fronte di precise patologie tipizzate dal legislatore.
Le tre cause tipiche
La volgarizzazione (art. 13, comma 4) si verifica quando il segno, per attività o inattività del titolare, perde la sua capacità distintiva diventando denominazione generica del prodotto o servizio. L'illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) ricorre quando il marchio, originariamente lecito, diventa decettivo o contrario all'ordine pubblico per fatti successivi alla registrazione. Il non uso quinquennale (art. 24) costituisce la causa statisticamente più frequente: il titolare che, senza giustificato motivo, non utilizza effettivamente il segno per cinque anni consecutivi vede estinto il proprio diritto.
Rapporti con la nullità e effetti pratici
Mentre la nullità opera retroattivamente perché colpisce un vizio genetico, la decadenza incide tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto. Sul piano operativo, la differenza è importante: il titolare di un marchio decaduto perde la tutela per il futuro, ma resta titolare delle azioni eventualmente già esercitate. La declaratoria di decadenza può essere fatta valere in via giudiziale e, in linea generale, anche in via amministrativa innanzi all'UIBM nei casi previsti, oltre che dinanzi agli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.
Strategie di prevenzione
La consapevolezza delle cause di decadenza orienta la strategia di gestione del portafoglio marchi. Il titolare deve presidiare l'uso effettivo del segno, evitare derive di volgarizzazione attivando le opportune contromisure (avvertimenti, segnalazioni, contenzioso) e monitorare il quadro normativo per scongiurare illiceità sopravvenute. La gestione documentale dell'uso, attraverso prove di commercializzazione e investimenti pubblicitari, è essenziale in caso di contestazione del non uso.
Casi pratici
Caso 1: marchio inutilizzato per oltre cinque anni
Tizio registra un marchio per una linea di abbigliamento ma, per ragioni commerciali, sospende la produzione subito dopo il deposito. Trascorsi oltre cinque anni senza alcun uso effettivo, un concorrente che intende utilizzare un segno simile può chiedere la decadenza del marchio di Tizio ai sensi dell'art. 26, lett. c), in combinato disposto con l'art. 24 CPI. Tizio, privo di prove di uso e di giustificato motivo, vede estinto il proprio diritto.
Caso 2: volgarizzazione del segno
Caio è titolare di un marchio inizialmente forte ma, per la mancata reazione a un uso massivo da parte di terzi e per l'assenza di campagne informative, il segno è ormai percepito dal pubblico come nome comune del prodotto. Un'impresa concorrente promuove un'azione per ottenere la dichiarazione di decadenza per volgarizzazione ai sensi dell'art. 26, lett. a), e dell'art. 13, comma 4, CPI: la perdita della capacità distintiva diventa così il presupposto dell'estinzione del diritto.
Domande frequenti
Quali sono le cause di decadenza del marchio previste dall'art. 26 CPI?
L'art. 26 CPI prevede tre cause tassative: volgarizzazione (art. 13, comma 4), illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) e non uso quinquennale (art. 24). L'elenco è chiuso e non ammette applicazione analogica.
Qual è la differenza tra decadenza e nullità del marchio?
La nullità presuppone un vizio originario della registrazione e ha generalmente effetto retroattivo. La decadenza, invece, colpisce vicende successive e opera tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto.
Chi può far valere la decadenza del marchio?
La decadenza può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, tipicamente un concorrente, in via giudiziale o, nei casi previsti, in via amministrativa presso l'UIBM o gli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 26 CPI fissa, con una norma di rinvio, il catalogo delle cause di decadenza del marchio d'impresa. La scelta del legislatore è significativa: anziché disciplinare in un'unica disposizione i presupposti, la disposizione opera come indice sistematico, rimettendo la sostanza ai singoli articoli che governano la volgarizzazione, l'illiceità sopravvenuta e il non uso. Comprendere l'art. 26 significa quindi comprendere il punto di intersezione tra istituti distinti che condividono un effetto comune: l'estinzione del diritto sul segno.
La tassatività delle cause di decadenza
La formulazione della norma è chiusa. Le ipotesi previste sono tre e non sono suscettibili di applicazione analogica: oltre questi confini il marchio non può decadere, anche se restano impregiudicate la rinuncia volontaria e le ipotesi di nullità per vizi originari. Tale tassatività è coerente con la natura del diritto di marchio, che, una volta validamente costituito, gode di una tutela stabile e cedevole solo a fronte di precise patologie tipizzate dal legislatore.
Le tre cause tipiche
La volgarizzazione (art. 13, comma 4) si verifica quando il segno, per attività o inattività del titolare, perde la sua capacità distintiva diventando denominazione generica del prodotto o servizio. L'illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) ricorre quando il marchio, originariamente lecito, diventa decettivo o contrario all'ordine pubblico per fatti successivi alla registrazione. Il non uso quinquennale (art. 24) costituisce la causa statisticamente più frequente: il titolare che, senza giustificato motivo, non utilizza effettivamente il segno per cinque anni consecutivi vede estinto il proprio diritto.
Rapporti con la nullità e effetti pratici
Mentre la nullità opera retroattivamente perché colpisce un vizio genetico, la decadenza incide tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto. Sul piano operativo, la differenza è importante: il titolare di un marchio decaduto perde la tutela per il futuro, ma resta titolare delle azioni eventualmente già esercitate. La declaratoria di decadenza può essere fatta valere in via giudiziale e, in linea generale, anche in via amministrativa innanzi all'UIBM nei casi previsti, oltre che dinanzi agli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.
Strategie di prevenzione
La consapevolezza delle cause di decadenza orienta la strategia di gestione del portafoglio marchi. Il titolare deve presidiare l'uso effettivo del segno, evitare derive di volgarizzazione attivando le opportune contromisure (avvertimenti, segnalazioni, contenzioso) e monitorare il quadro normativo per scongiurare illiceità sopravvenute. La gestione documentale dell'uso, attraverso prove di commercializzazione e investimenti pubblicitari, è essenziale in caso di contestazione del non uso.
Casi pratici
Caso 1: marchio inutilizzato per oltre cinque anni
Tizio registra un marchio per una linea di abbigliamento ma, per ragioni commerciali, sospende la produzione subito dopo il deposito. Trascorsi oltre cinque anni senza alcun uso effettivo, un concorrente che intende utilizzare un segno simile può chiedere la decadenza del marchio di Tizio ai sensi dell'art. 26, lett. c), in combinato disposto con l'art. 24 CPI. Tizio, privo di prove di uso e di giustificato motivo, vede estinto il proprio diritto.
Caso 2: volgarizzazione del segno
Caio è titolare di un marchio inizialmente forte ma, per la mancata reazione a un uso massivo da parte di terzi e per l'assenza di campagne informative, il segno è ormai percepito dal pubblico come nome comune del prodotto. Un'impresa concorrente promuove un'azione per ottenere la dichiarazione di decadenza per volgarizzazione ai sensi dell'art. 26, lett. a), e dell'art. 13, comma 4, CPI: la perdita della capacità distintiva diventa così il presupposto dell'estinzione del diritto.
Domande frequenti
Quali sono le cause di decadenza del marchio previste dall'art. 26 CPI?
L'art. 26 CPI prevede tre cause tassative: volgarizzazione (art. 13, comma 4), illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) e non uso quinquennale (art. 24). L'elenco è chiuso e non ammette applicazione analogica.
Qual è la differenza tra decadenza e nullità del marchio?
La nullità presuppone un vizio originario della registrazione e ha generalmente effetto retroattivo. La decadenza, invece, colpisce vicende successive e opera tipicamente ex nunc, dal momento in cui si verifica il presupposto.
Chi può far valere la decadenza del marchio?
La decadenza può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, tipicamente un concorrente, in via giudiziale o, nei casi previsti, in via amministrativa presso l'UIBM o gli organi competenti per i marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO.