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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 29 CPI definisce l'oggetto della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
  • I segni protetti identificano un Paese, una regione o una località e designano prodotti la cui qualità, reputazione o caratteristica deriva dall'ambiente geografico.
  • Il legame con il territorio comprende fattori naturali, umani e di tradizione, in coerenza con la disciplina europea su DOP, IGP e STG.
  • La norma è la base nazionale dell'inquadramento sistematico della tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e non solo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 CPI — Oggetto della tutela

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Commento

L'art. 29 CPI apre il capo del codice dedicato alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine, istituti che, nel contesto italiano, hanno un valore economico e culturale particolarmente significativo. La disposizione individua l'oggetto della tutela in termini funzionali: non si protegge il nome geografico in sé, ma il segno in quanto vettore di un'informazione qualificante sul prodotto, legata indissolubilmente al territorio di origine.

La nozione di indicazione geografica e di denominazione di origine

La norma considera tutelabili i nomi che identificano un Paese, una regione o una località, quando siano adottati per designare un prodotto che da quel territorio proviene e le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine. Il concetto di ambiente geografico è inteso in senso ampio, comprensivo dei fattori naturali (clima, suolo, materie prime), dei fattori umani (saperi tradizionali, tecniche di produzione) e dei fattori di tradizione (radicamento storico delle pratiche). Questa visione integrata distingue le indicazioni geografiche da qualunque mero riferimento toponomastico privo di valore qualitativo.

Il rapporto con la disciplina europea

La norma nazionale opera in dialogo con il quadro dell'Unione europea, che ha sviluppato un sistema completo per le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, dei vini e delle bevande spiritose, basato sui regimi DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionale garantita). L'art. 29 CPI non si sovrappone al sistema europeo, ma fornisce una cornice generale e residuale, applicabile, in particolare, a indicazioni geografiche non comprese negli specifici regolamenti UE o a tutela delle indicazioni nazionali con valenza commerciale.

Il valore economico delle indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono strumenti di promozione del territorio e di salvaguardia del patrimonio agroalimentare e artigianale. La loro tutela ha una funzione antielusiva, perché impedisce che un nome geografico venga sfruttato da imprese estranee al territorio per evocare qualità che il prodotto non possiede effettivamente. In questa prospettiva, l'art. 29 introduce il principio in base al quale il legame con il territorio è elemento costitutivo della protezione e non un mero richiamo evocativo.

Coordinamento con i segni distintivi d'impresa

La disposizione si coordina con la disciplina dei marchi e dei segni distintivi. Un nome geografico può essere oggetto, a determinate condizioni, anche di registrazione come marchio collettivo o marchio di certificazione, ma in tal caso operano regole specifiche che richiedono di evitare la sovrapposizione con le indicazioni geografiche protette. La distinzione tra tutela individuale del marchio e tutela collettiva delle indicazioni geografiche rappresenta un punto fondamentale per orientare le strategie di valorizzazione dei prodotti tipici.

Domande frequenti

Quali segni protegge l'art. 29 CPI?

L'art. 29 CPI tutela le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un Paese, una regione o una località, quando designano prodotti le cui qualità, reputazione o caratteristiche derivano essenzialmente dall'ambiente geografico, comprensivo di fattori naturali, umani e di tradizione.

Qual è il rapporto con DOP, IGP e STG?

DOP, IGP e STG sono i regimi specifici del diritto dell'Unione europea per prodotti agroalimentari, vini e bevande spiritose. L'art. 29 CPI fornisce la cornice nazionale generale e si coordina con i regolamenti UE, che disciplinano in dettaglio il riconoscimento e la protezione dei segni.

Un nome geografico può anche essere registrato come marchio?

In determinati casi sì, soprattutto come marchio collettivo o di certificazione, ma occorre rispettare regole specifiche per evitare conflitti con le indicazioni geografiche già protette e con il principio di tutela del legame territoriale del prodotto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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