- L'art. 31 CPI individua l'oggetto della registrazione come disegno o modello, ossia l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte.
- Le caratteristiche rilevanti sono linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e ornamenti del prodotto.
- La nozione di prodotto è ampia e comprende oggetti industriali, artigianali, imballaggi, simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i software.
- Il prodotto complesso è formato da componenti sostituibili che permettono smontaggio e nuovo montaggio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31 CPI — Oggetto della registrazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Commento
L'art. 31 CPI inaugura la disciplina dei disegni e modelli (industrial design) con una definizione che individua il bene oggetto di tutela. La protezione non riguarda l'oggetto in sé considerato, ma il suo aspetto estetico, percepibile visivamente, purché ricorrano i requisiti di novità e carattere individuale richiamati dagli articoli successivi.
Le caratteristiche rilevanti
La norma elenca, in modo non tassativo ma indicativo, gli elementi dell'aspetto che possono fondare la tutela: le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale, i materiali, l'ornamento. Si tratta di componenti che, presi singolarmente o nel loro insieme, conferiscono al prodotto un'identità visiva. È importante sottolineare la duplice prospettiva: la tutela può investire l'aspetto dell'intero prodotto o anche solo di una sua parte, purché identificabile autonomamente.
La nozione ampia di prodotto
L'art. 31 definisce il prodotto in termini volutamente ampi, includendo qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Rientrano nella nozione anche i componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. L'unica esclusione esplicita è quella dei programmi per elaboratore, per i quali opera la disciplina specifica del diritto d'autore. L'apertura della definizione consente al sistema dei disegni e modelli di accompagnare l'evoluzione del design contemporaneo, che spesso valica i confini tradizionali tra prodotto industriale, packaging e identità visiva.
Il prodotto complesso
Il comma 3 introduce la nozione di prodotto complesso come prodotto formato da più componenti sostituibili, che ne consentono lo smontaggio e il rimontaggio. La distinzione ha rilievo perché incide sulla tutela dei componenti (art. 35 CPI) e sulla disciplina delle parti di ricambio. Si pensi al settore automobilistico, agli elettrodomestici, ai mobili modulari: la registrazione del disegno di un componente è ammessa, ma con i temperamenti previsti dalle norme successive, soprattutto sulla visibilità del componente durante la normale utilizzazione.
Rapporto con altri titoli di tutela
La tutela come disegno o modello non è esclusiva: lo stesso oggetto può essere protetto, a determinate condizioni, anche dal marchio (per la forma) e dal diritto d'autore (per il design industriale dotato di valore artistico). La strategia di tutela cumulativa è frequente nelle imprese italiane di design, dove la complementarità tra strumenti consente di estendere la durata effettiva della protezione oltre i limiti del solo disegno o modello registrato. La registrazione amministrativa avviene presso l'UIBM per il titolo nazionale e presso l'EUIPO per il disegno o modello dell'Unione europea, con regole di coordinamento che evitano sovrapposizioni operative.
Domande frequenti
Cosa può essere registrato come disegno o modello secondo l'art. 31 CPI?
Può essere registrato l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e ornamenti, a condizione che sia nuovo e abbia carattere individuale.
Gli imballaggi possono essere registrati come disegno o modello?
Sì. L'art. 31 CPI ricomprende espressamente nella nozione di prodotto anche gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. È esclusa soltanto la categoria dei programmi per elaboratore.
Cos'è un prodotto complesso?
Il prodotto complesso, secondo l'art. 31, comma 3, CPI, è un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Tipici esempi sono auto, mobili modulari ed elettrodomestici.
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