Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 CPI – Oggetto della registrazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

In sintesi

  • L'art. 31 CPI individua l'oggetto della registrazione come disegno o modello, ossia l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte.
  • Le caratteristiche rilevanti sono linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e ornamenti del prodotto.
  • La nozione di prodotto è ampia e comprende oggetti industriali, artigianali, imballaggi, simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i software.
  • Il prodotto complesso è formato da componenti sostituibili che permettono smontaggio e nuovo montaggio.
Indice dei contenuti

L'art. 31 CPI inaugura la disciplina dei disegni e modelli (industrial design) con una definizione che individua il bene oggetto di tutela. La protezione non riguarda l'oggetto in sé considerato, ma il suo aspetto estetico, percepibile visivamente, purché ricorrano i requisiti di novità e carattere individuale richiamati dagli articoli successivi.

Le caratteristiche rilevanti

La norma elenca, in modo non tassativo ma indicativo, gli elementi dell'aspetto che possono fondare la tutela: le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale, i materiali, l'ornamento. Si tratta di componenti che, presi singolarmente o nel loro insieme, conferiscono al prodotto un'identità visiva. È importante sottolineare la duplice prospettiva: la tutela può investire l'aspetto dell'intero prodotto o anche solo di una sua parte, purché identificabile autonomamente.

La nozione ampia di prodotto

L'art. 31 definisce il prodotto in termini volutamente ampi, includendo qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Rientrano nella nozione anche i componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. L'unica esclusione esplicita è quella dei programmi per elaboratore, per i quali opera la disciplina specifica del diritto d'autore. L'apertura della definizione consente al sistema dei disegni e modelli di accompagnare l'evoluzione del design contemporaneo, che spesso valica i confini tradizionali tra prodotto industriale, packaging e identità visiva.

Il prodotto complesso

Il comma 3 introduce la nozione di prodotto complesso come prodotto formato da più componenti sostituibili, che ne consentono lo smontaggio e il rimontaggio. La distinzione ha rilievo perché incide sulla tutela dei componenti (art. 35 CPI) e sulla disciplina delle parti di ricambio. Si pensi al settore automobilistico, agli elettrodomestici, ai mobili modulari: la registrazione del disegno di un componente è ammessa, ma con i temperamenti previsti dalle norme successive, soprattutto sulla visibilità del componente durante la normale utilizzazione.

Rapporto con altri titoli di tutela

La tutela come disegno o modello non è esclusiva: lo stesso oggetto può essere protetto, a determinate condizioni, anche dal marchio (per la forma) e dal diritto d'autore (per il design industriale dotato di valore artistico). La strategia di tutela cumulativa è frequente nelle imprese italiane di design, dove la complementarità tra strumenti consente di estendere la durata effettiva della protezione oltre i limiti del solo disegno o modello registrato. La registrazione amministrativa avviene presso l'UIBM per il titolo nazionale e presso l'EUIPO per il disegno o modello dell'Unione europea, con regole di coordinamento che evitano sovrapposizioni operative.

Casi pratici

Caso 1: registrazione dell'aspetto di un imballaggio

Tizio progetta un nuovo flacone per un prodotto cosmetico, con una forma originale, una struttura superficiale particolare e una combinazione cromatica distintiva. Anche se il contenuto del prodotto non è oggetto di protezione, il flacone, in quanto imballaggio, rientra a pieno titolo nella nozione di prodotto dell'art. 31 CPI e può essere registrato come disegno o modello, purché ricorrano novità e carattere individuale.

Caso 2: tutela di un componente di prodotto complesso

Caio realizza un nuovo profilo estetico per una maniglia destinata a essere montata su un elettrodomestico. La maniglia è un componente di un prodotto complesso. L'art. 31 CPI consente la registrazione del suo aspetto come disegno o modello, purché il componente, una volta montato, rimanga visibile durante l'uso normale e le sue caratteristiche visibili possiedano autonomamente i requisiti previsti, secondo quanto stabilito dall'art. 35 CPI.

Domande frequenti

Cosa può essere registrato come disegno o modello secondo l'art. 31 CPI?

Può essere registrato l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e ornamenti, a condizione che sia nuovo e abbia carattere individuale.

Gli imballaggi possono essere registrati come disegno o modello?

Sì. L'art. 31 CPI ricomprende espressamente nella nozione di prodotto anche gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. È esclusa soltanto la categoria dei programmi per elaboratore.

Cos'è un prodotto complesso?

Il prodotto complesso, secondo l'art. 31, comma 3, CPI, è un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Tipici esempi sono auto, mobili modulari ed elettrodomestici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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