- L'art. 33 bis CPI esclude la registrabilità del disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
- Il solo divieto di legge non implica automaticamente la contrarietà all'ordine pubblico.
- Esclusi dalla registrazione anche disegni o modelli che utilizzano impropriamente segni dell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi.
- Restano tutelati segni, emblemi e stemmi di particolare interesse pubblico, anche non compresi nell'art. 6-ter.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 Bis CPI — (Liceità)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
Commento
L'art. 33 bis CPI introduce un impedimento di liceità alla registrazione del disegno o modello, completando la cornice dei requisiti sostanziali fissati dagli articoli 31, 32 e 33. La norma si articola in due livelli: l'esclusione per contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume e l'esclusione per impieghi impropri di simboli pubblici protetti dalle convenzioni internazionali o di particolare interesse per lo Stato.
L'ordine pubblico e il buon costume
Il primo profilo è classico nel diritto industriale e si raccorda con le disposizioni equivalenti in materia di marchi (art. 14 CPI). L'esclusione riguarda i disegni o modelli il cui contenuto comunicativo o visivo entri in conflitto con i valori fondamentali dell'ordinamento (ordine pubblico) o con la coscienza etica collettiva diffusa (buon costume). La norma chiarisce subito una distinzione importante: il fatto che un disegno o modello rappresenti qualcosa vietato da una disposizione di legge o amministrativa non basta, di per sé, a farlo considerare contrario all'ordine pubblico o al buon costume. La protezione richiede una valutazione sostanziale dei valori in gioco, non una semplice traslazione del divieto amministrativo.
L'utilizzazione impropria dei segni protetti
Il secondo profilo riguarda l'uso non autorizzato di simboli istituzionali. Il comma 2 richiama l'art. 6-ter della Convenzione di Parigi, che impone agli Stati aderenti di proteggere stemmi, bandiere ed emblemi degli Stati e delle organizzazioni internazionali. L'esclusione è estesa anche a segni, emblemi e stemmi diversi da quelli espressamente coperti dall'art. 6-ter, ma che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato italiano: la norma copre quindi anche i simboli nazionali non specificatamente notificati alla WIPO ai sensi della Convenzione.
La ratio della tutela dei simboli istituzionali
L'impedimento risponde a una doppia esigenza. Da un lato, si evita che soggetti privati ottengano un diritto di esclusiva su simboli di rilevanza pubblica, sottraendoli all'uso istituzionale. Dall'altro, si previene un rischio di confusione e di sfruttamento parassitario: l'utilizzo di un simbolo statale o sovranazionale in un prodotto può indurre il pubblico a percepire un'approvazione o un'origine ufficiale che non esiste. La tutela opera quindi a beneficio sia delle istituzioni rappresentate sia dei consumatori.
Implicazioni operative
In fase di registrazione, l'UIBM verifica l'eventuale presenza di simboli protetti nella raffigurazione del disegno o modello. Le imprese, prima del deposito, dovrebbero accertarsi che il design non incorpori, in modo riconoscibile, elementi vietati. La medesima valutazione opera, a livello europeo, davanti all'EUIPO, che può rifiutare la registrazione di disegni o modelli dell'Unione europea per i medesimi motivi. La conseguenza di una violazione è duplice: rifiuto della registrazione o, se intervenuta, nullità del titolo.
Domande frequenti
Quando un disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume?
Quando il suo contenuto visivo o comunicativo confligge con i valori fondamentali dell'ordinamento o con la coscienza etica diffusa. Il fatto che sia vietato da una specifica norma di legge o amministrativa non basta automaticamente: serve una valutazione sostanziale.
Possono essere registrati disegni che incorporano simboli istituzionali?
No, se i simboli rientrano nell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi (stemmi e bandiere di Stati, organizzazioni internazionali) o se sono segni di particolare interesse pubblico nello Stato. L'art. 33 bis, comma 2, CPI ne esclude la registrazione.
Chi verifica la liceità del disegno o modello?
L'UIBM in sede di esame della domanda nazionale, l'EUIPO per il disegno o modello dell'Unione europea. In caso di registrazione concessa, l'esistenza dell'impedimento può essere fatta valere come causa di nullità in sede contenziosa.
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