Art. 42 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina generale apprendistato
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. I limiti di età di cui al presente comma non si applicano agli apprendisti che abbiano già conseguito la laurea, purché abbiano un’età non superiore a ventinove anni compiuti.
2. L’assunzione di apprendisti è consentita ai datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 20 per cento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato nell’ultimo triennio. A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, o di un apprendista in caso di assenza di apprendisti in forza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre.
4. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui al comma 7 del presente articolo, maggiorati del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
5. In caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione, il lavoratore ne dà comunicazione alla struttura pubblica territoriale di riferimento di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Entro un mese dalla comunicazione del lavoratore, la struttura pubblica territoriale verifica, anche attraverso gli ispettori del lavoro, i motivi dell’inadempimento e promuove le iniziative necessarie per risolvere le eventuali difficoltà.
6. Al lavoratore in apprendistato si applicano le disposizioni di legge e di contratto collettivo sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro, ove compatibili con la natura del contratto di apprendistato.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
8. Fermo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, durante l’apprendistato trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili al datore di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro, ivi incluse le disposizioni in materia di distacco.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi