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Categoria: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

  • Art. 253 D.Lgs. 209/2005 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    Art. 253 D.Lgs. 209/2005 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

    2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.

    3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

    4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.

    5. L' IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

  • Art. 254 D.Lgs. 209/2005 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    Art. 254 D.Lgs. 209/2005 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.

    2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 255 D.Lgs. 209/2005 — Appello

    Art. 255 D.Lgs. 209/2005 — Appello

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile . 45 56 60 64

  • Art. 256 D.Lgs. 209/2005 — Insinuazioni tardive

    Art. 256 D.Lgs. 209/2005 — Insinuazioni tardive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

  • Art. 257 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dell’attivo

    Art. 257 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza , in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice , i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 45 56 60 64

    2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.

    3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.

    4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.

    5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.

  • Art. 258 D.Lgs. 209/2005 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    Art. 258 D.Lgs. 209/2005 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

    2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.

    3. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

    4. 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

    4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.

    5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.

    6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 45 56 60 64

    6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

  • Art. 259 D.Lgs. 209/2005 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    Art. 259 D.Lgs. 209/2005 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l' articolo 1930 del codice civile .

    2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .

  • Art. 260 D.Lgs. 209/2005 — Ripartizione dell’attivo

    Art. 260 D.Lgs. 209/2005 — Ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

    3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

    4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

    5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.

    6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

  • Art. 261 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti finali

    Art. 261 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti finali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all' IVASS , che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.

    2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L' IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.

    3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.

    4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.

    5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall' IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.

    6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.

    7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.

    8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.

    9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

  • Art. 262 D.Lgs. 209/2005 — Concordato

    Art. 262 D.Lgs. 209/2005 — Concordato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza , con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS. 45 56 60 64

    2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

    3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.

    4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.

    5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.

    6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.

    7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.

  • Art. 263 D.Lgs. 209/2005 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

    Art. 263 D.Lgs. 209/2005 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.

    2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

    3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 264 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    Art. 264 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.