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Categoria: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

  • Art. 241 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

    Art. 241 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l' IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L' IVASS , verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.

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    2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

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    3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile , ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all' IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell' IVASS sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

    4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l' IVASS , con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

  • Art. 242 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    Art. 242 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso

    2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.

    3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.

    4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).

    5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.

    6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.

    6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.

  • Art. 243 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    Art. 243 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.

    2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo . Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.

    3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

    4. L' IVASS può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

  • Art. 244 D.Lgs. 209/2005 — Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    Art. 244 D.Lgs. 209/2005 — Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7 , intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

  • Art. 245 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 245 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.

    2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.

    3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.

    4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.

    5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.

    6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.

    7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 246 D.Lgs. 209/2005 — Organi della procedura

    Art. 246 D.Lgs. 209/2005 — Organi della procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.

    2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.

    3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

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    4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

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  • Art. 247 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità

    Art. 247 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell' IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

    2. L' IVASS , qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

    3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • Art. 248 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    Art. 248 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza , anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 45 56 60 64

    4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 249 D.Lgs. 209/2005 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

    Art. 249 D.Lgs. 209/2005 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . 45 56 60 64

    2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice . 45 56 60 64

  • Art. 250 D.Lgs. 209/2005 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 250 D.Lgs. 209/2005 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall' IVASS . Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.

    3. L' IVASS , in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso IVASS . I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell' IVASS . Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari presentano semestralmente all' IVASS una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L' IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall' IVASS , con regolamento, sull'andamento della liquidazione.

    5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione … , nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell' IVASS .

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione dell' IVASS e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico , ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell' IVASS , possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

  • Art. 251 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti iniziali

    Art. 251 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti iniziali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell' IVASS .

    2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.

  • Art. 252 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento del passivo

    Art. 252 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento del passivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

    2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento. 45 56 60 64

    3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.

    4. L'IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

    6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.

    7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'IVASS l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

    8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. 45 56 60 64

    9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

    10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.