leggeinchiaro.it

Categoria: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

  • Art. 39 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 39 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 40 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 40 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

    Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

    2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

    ((

    3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.

    ))

    ((

    4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.

    ))

    ((

    5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 .

    ))

  • Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche

    Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

    ))

    ((

    1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.

    1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

    ))

    ((

    2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.

    ))

    3. L'impresa comunica all' IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L' IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

  • Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

    Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    ((

    2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.

    ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • Art. 42-ter D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 42-ter D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

    Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • Art. 44 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 44 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 44-bis D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 44-bis D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 44-decies D.Lgs. 209/2005 — (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)

    Art. 44-decies D.Lgs. 209/2005 — (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili; b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.

    2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.

    3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.

    4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.

    5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.

    ))

  • Art. 44-novies D.Lgs. 209/2005 — (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)

    Art. 44-novies D.Lgs. 209/2005 — (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1; b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2; c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell' articolo 2546 del codice civile , può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello

    2. 2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all' articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

    ))

  • Art. 44-octies D.Lgs. 209/2005 — (Classificazione in livelli)

    Art. 44-octies D.Lgs. 209/2005 — (Classificazione in livelli)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

    2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

    3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

    4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

    5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.

    6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.

    7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

    ))