Indice
- Continuità del rapporto: in caso di trasferimento d'azienda il contratto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario, senza necessità di consenso del lavoratore.
- Solidarietà cedente-cessionario: entrambi rispondono in solido dei crediti maturati dal lavoratore fino alla data del trasferimento; il lavoratore può liberare il cedente con atto di conciliazione.
- Continuità contrattuale collettiva: il cessionario applica i CCNL vigenti alla data del trasferimento fino alla scadenza, salvo sostituzione con contratti dello stesso livello.
- Divieto di licenziamento per il solo trasferimento: il trasferimento d'azienda non è di per sé motivo di licenziamento; il lavoratore che subisce modifiche sostanziali può dimettersi con effetti equiparati al licenziamento.
- Nozione di trasferimento: è tale qualsiasi operazione (cessione, fusione, usufrutto, affitto) che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata che conservi la propria identità.
- Ramo d'azienda: la norma si applica anche al trasferimento di una parte funzionalmente autonoma dell'azienda, purche' identificata come tale da cedente e cessionario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2112 c.c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda
In vigore
caso di trasferimento d'azienda (1) In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (2) Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (3)
Commento
Indice dei contenuti
Ratio e contesto normativo
L'art. 2112 c.c. costituisce il pilastro della tutela lavoristica nelle operazioni straordinarie d'impresa. Attuando la direttiva 2001/23/CE (già dir. 77/187/CEE e 98/50/CE), la norma bilancia la libertà economica dell'imprenditore, che può cedere, fondere, affittare l'azienda, con la garanzia dei diritti del lavoratore, il cui rapporto prosegue con il nuovo titolare senza soluzione di continuità.
Continuità automatica del rapporto
Il primo comma sancisce il principio cardine: il trasferimento non richiede il consenso del lavoratore per la novazione soggettiva del contratto. Il cessionario subentra in tutti i diritti e obblighi del cedente. Tizio, impiegato presso la società Alpha, si ritrova automaticamente alle dipendenze della società Beta che ha acquistato il ramo commerciale: il suo contratto individuale, il livello retributivo e l'anzianita' rimangono invariati.
Responsabilità solidale e liberazione del cedente
Il secondo e terzo comma regolano la responsabilità per i crediti pregressi: cedente e cessionario sono coobbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore esistenti alla data del trasferimento (retribuzione arretrata, TFR maturato, indennita' varie). Tuttavia, con le procedure di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può rilasciare il cedente da ogni pretesa, concentrando la responsabilità sul cessionario. Si tratta di una facolta' del lavoratore, non di un obbligo: Caio, creditore di arretrati verso il cedente, può scegliere di agire contro entrambi o di liberare il cedente in sede conciliativa.
Trattamento economico e normativo: la sorte dei CCNL
Il quarto comma impone al cessionario di applicare i contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento fino alla loro naturale scadenza, salvo che siano sostituiti da altri CCNL applicabili all'impresa acquirente dello stesso livello (nazionale con nazionale, aziendale con aziendale). La sostituzione non può avvenire 'al ribasso' attraverso il cambio di livello contrattuale: un accordo aziendale peggiorativo non può sostituire un CCNL nazionale vigente.
Divieto di licenziamento e dimissioni per giusta causa
Il quinto comma vieta il licenziamento motivato dal solo trasferimento, ferma restando la facolta' di recesso per giustificato motivo oggettivo o soggettivo autonomo. Il sesto comma tutela il lavoratore che subisce modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento: questi può rassegnare le dimissioni con gli effetti propri del licenziamento ex art. 2119, primo comma (diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso). La giurisprudenza considera 'sostanziali' le modifiche che incidono su elemento essenziale del contratto: qualifica, sede, retribuzione, mansioni (Cass. 2021/19770).
Nozione di trasferimento d'azienda
Il settimo comma fornisce una definizione ampia: e' trasferimento qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attività economica organizzata preesistente che conservi la propria identità. Vi rientrano cessione d'azienda, fusione per incorporazione, usufrutto e affitto d'azienda. La Corte di Giustizia UE (causa Spijkers, C-24/85) ha elaborato criteri qualitativi per valutare la conservazione dell'identità: tipo di attività, trasferimento di beni materiali e immateriali, avviamento, personale, clientela.
Il ramo d'azienda
L'ottavo comma estende la disciplina al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma identificata come tale dalle parti al momento del trasferimento. Il requisito dell'identificazione preventiva e' stato oggetto di vivace dibattito: la Cassazione (Sez. Un. 2006/9949) ha chiarito che il ramo deve avere una propria autonomia funzionale già prima del trasferimento e non può essere 'costruito ad arte' per isolare un gruppo di lavoratori da trasferire.
Appalto e regime di solidarietà
Il nono comma introduce una disposizione speciale: se il cedente stipula con il cessionario un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dell'attività del ramo ceduto, si applica il regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 tra appaltante e appaltatore per i crediti dei lavoratori.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 227/2013
Illegittimità costituzionale
La Corte ha dichiarato illegittima una norma regionale del Friuli-Venezia Giulia che prevedeva il transito automatico nei ruoli regionali del personale di una societa pubblica strumentale, richiamando il principio per cui l'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (che rinvia all'art. 2112 c.c.) opera nei passaggi tra enti pubblici e non puo aggirare l'obbligo del pubblico concorso ex artt. 3 e 97 Cost.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Il lavoratore deve dare il consenso al trasferimento d'azienda?
No. Il contratto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento, ma può dimettersi per giusta causa se le condizioni di lavoro subiscono modifiche sostanziali nei tre mesi successivi.
Il TFR maturato prima del trasferimento e' garantito?
Si'. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore al momento del trasferimento, incluso il TFR già maturato. Il lavoratore può agire contro entrambi o liberare il cedente in sede conciliativa.
Il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso?
Può sostituire il CCNL vigente al momento del trasferimento solo con un altro contratto del medesimo livello (es. CCNL nazionale con CCNL nazionale). Non e' ammessa la sostituzione con un contratto di livello inferiore o peggiorativo.
Cosa si intende per 'ramo d'azienda' ai fini dell'art. 2112?
È una parte dell'azienda funzionalmente autonoma, identificata come tale da cedente e cessionario prima del trasferimento. Deve avere autonomia organizzativa preesistente: non si può costruire artificialmente un ramo per trasferire lavoratori indesiderati.
Il lavoratore può essere licenziato a causa del trasferimento d'azienda?
No, il trasferimento non e' di per se' motivo di licenziamento. Il datore può licenziare solo per giustificato motivo oggettivo o soggettivo autonomo rispetto all'operazione di trasferimento.
Vedi anche