Art. 73 RD 12/1941 — Attribuzioni generali del pubblico ministero
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Attribuzioni generali del pubblico ministero. Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 — Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 73 Cod. Amb. — finalita
- Art. 73 D.Lgs. 159/2011 — Violazioni al codice della strada
- Art. 73 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni indirette
- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni