Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
Testo vigente — R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore
- Articolo 378 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte
- Art. 378 c.p.p.: Poteri coercitivi del pubblico ministero
- Art. 378 Codice della Navigazione — Sublocazione e cessione del contratto
- Art. 378 DPR 495/1992 — Impianti di smaltimento igienico-sanitario