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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto di sublocazione senza autorizzazione: il conduttore non può sublocare la nave a terzi se il locatore non gli ha espressamente concesso questa facoltà.
  • Divieto di cessione senza autorizzazione: nemmeno i diritti derivanti dal contratto di locazione possono essere ceduti a terzi senza il consenso del locatore.
  • Forma della sublocazione e della cessione: questi contratti derivati soggiacciono alle stesse regole formali della locazione originaria, per rinvio espresso all'art. 377.
  • Tutela del locatore: il divieto protegge il locatore dal rischio di vedere il proprio bene gestito da soggetti sconosciuti e potenzialmente inaffidabili, preservando il carattere intuitu personae del rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 378 Codice della Navigazione — Sublocazione e cessione del contratto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.

Commento

Ratio della norma e struttura del divieto

L'art. 378 del Codice della navigazione pone un divieto bilaterale: il conduttore non può né sublocare la nave né cedere i diritti che gli derivano dal contratto di locazione, salvo che il locatore lo abbia espressamente autorizzato. La norma tutela la posizione del locatore, che ha scelto il conduttore come soggetto specifico cui affidare la nave — e che, di regola, non può essere costretto ad accettare che un terzo estraneo subentri nella gestione del bene. Nella locazione di nave, l'elemento fiduciario è particolarmente rilevante: la nave è un bene di valore, la sua gestione espone il locatore a responsabilità verso terzi (si pensi ai danni a persone o a cose causati dall'impiego della nave), e la scelta del conduttore è compiuta valutando competenze nautiche, affidabilità economica e capacità gestionale del soggetto specifico.

Sublocazione e cessione: distinzione

L'articolo contempla due fattispecie distinte. La sublocazione si verifica quando il conduttore cede a un terzo il godimento della nave, mantenendo però la propria posizione contrattuale verso il locatore originario e divenendo a sua volta locatore nei confronti del sublocatario. La cessione del contratto, invece, comporta il trasferimento integrale della posizione contrattuale del cedente (conduttore) al cessionario, che subentra in tutti i diritti e obblighi del rapporto. In entrambi i casi, il legislatore richiede il consenso del locatore: per la sublocazione, perché un terzo diventa gestore della nave pur senza modificare il rapporto originario; per la cessione, perché il locatore si trova di fronte a un contraente diverso da quello originariamente scelto.

Il consenso del locatore: forma e modalità

L'autorizzazione del locatore alla sublocazione o alla cessione può essere concessa preventivamente nel testo del contratto originario oppure successivamente, in qualunque momento. La legge non prescrive una forma specifica per l'autorizzazione: essa può essere espressa o risultare in modo inequivoco dal comportamento concludente del locatore. Tuttavia, la prudenza suggerisce di raccoglierla per iscritto, anche in ragione delle implicazioni in tema di responsabilità: in caso di sublocazione autorizzata, è opportuno definire se il locatore risponde verso il sublocatario o soltanto verso il conduttore diretto.

Forma della sublocazione e della cessione

Il secondo comma rinvia espressamente all'art. 377 per la disciplina formale dei contratti derivati. Pertanto, anche la sublocazione e la cessione devono essere provate per iscritto, salve le medesime eccezioni previste per le navi di piccola stazza (sotto le 10 tonnellate se a propulsione meccanica, o le 25 in ogni altro caso). Questo rinvio garantisce coerenza sistematica: sarebbe paradossale richiedere la prova scritta per il contratto principale e ammettere qualsiasi forma per i derivati che ne moltiplicano gli effetti.

Conseguenze della violazione del divieto

Il conduttore che subloca o cede il contratto senza autorizzazione commette un inadempimento grave del contratto di locazione, che può legittimare la risoluzione del contratto da parte del locatore ai sensi delle norme generali sul contratto (art. 1453 c.c.). La sublocazione non autorizzata non è nulla in assoluto nei confronti del sublocatario — il contratto derivato può essere efficace tra le parti — ma espone il conduttore alla responsabilità contrattuale verso il locatore e alla risoluzione del contratto principale. Questa dinamica si coordina con la disciplina generale della cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c., che richiede il consenso del contraente ceduto.

Casi pratici

Caso 1: Sublocazione non autorizzata e risoluzione del contratto

Tizio prende in locazione una nave da carico dall'armatore Caio per un anno. Dopo sei mesi, senza informare Caio, Tizio subloca la nave a Sempronio per tre mesi. Caio, venuto a conoscenza della sublocazione, contesta l'inadempimento e chiede la risoluzione del contratto di locazione. L'art. 378 vieta la sublocazione senza autorizzazione, e la condotta di Tizio legittima la risoluzione richiesta da Caio.

Caso 2: Cessione autorizzata nel contratto originario

Il contratto di locazione stipulato tra il locatore Caio e il conduttore Tizio contiene una clausola che consente a Tizio di cedere i propri diritti contrattuali previo semplice avviso scritto. Tizio cede il contratto a Sempronio, dandone avviso a Caio. La cessione è valida: l'autorizzazione era già stata concessa preventivamente nel testo contrattuale, nel rispetto dell'art. 378.

Caso 3: Mancanza di forma scritta nella sublocazione

Tizio, autorizzato dal locatore Caio, subloca verbalmente la nave a Sempronio per due mesi. Alla fine della sublocazione, sorge una disputa sull'importo del corrispettivo. Poiché la nave ha una stazza superiore alle soglie di esenzione, l'art. 378 richiama l'art. 377 e impone la prova scritta: in assenza di documento, Tizio non potrà provare il corrispettivo pattuito con la prova testimoniale.

Domande frequenti

Il conduttore di una nave può sublocarla senza il permesso del locatore?

No. L'art. 378 vieta al conduttore di sublocare la nave o cedere i diritti contrattuali senza il consenso espresso del locatore. Farlo senza autorizzazione costituisce un inadempimento grave che può portare alla risoluzione del contratto.

Come deve essere concessa l'autorizzazione alla sublocazione?

La legge non prescrive una forma specifica: l'autorizzazione può essere contenuta nel contratto originario o concessa successivamente, anche in forma scritta separata. Per ragioni di certezza probatoria è consigliabile raccoglierla per iscritto.

Qual è la differenza tra sublocazione e cessione del contratto di locazione?

Nella sublocazione il conduttore originario mantiene il proprio rapporto con il locatore e crea un nuovo rapporto con un terzo. Nella cessione, invece, il conduttore originario esce dal rapporto e un terzo subentra integralmente nella sua posizione contrattuale.

La sublocazione non autorizzata è nulla?

Non è automaticamente nulla nei confronti del sublocatario, ma espone il conduttore all'azione di risoluzione del contratto principale da parte del locatore e al risarcimento dei danni. Il rapporto con il sublocatario può essere efficace tra le parti, ma il conduttore risponde delle conseguenze verso il locatore.

Che forma deve avere il contratto di sublocazione di nave?

La stessa forma richiesta per il contratto di locazione principale: prova scritta per le navi oltre i limiti di stazza previsti dall'art. 377 (10 tonnellate se a propulsione meccanica, 25 in ogni altro caso). L'art. 378 rinvia espressamente all'articolo precedente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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