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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le stallie sono i giorni concessi per le operazioni di caricazione e scaricazione della nave.
  • Il termine decorre dal momento in cui la nave è pronta per le operazioni e il relativo avviso è giunto a chi deve consegnare o ricevere le merci.
  • Il termine può essere fissato da contratto, regolamento portuale o uso locale; in mancanza, lo stabilisce il comandante del porto.
  • Il comandante del porto valuta i mezzi disponibili, la struttura della nave e la natura del carico.
  • Il termine deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 444 Codice della Navigazione — Decorrenza e durata delle stallie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Commento

Nozione e funzione delle stallie nel trasporto marittimo

Le stallie (in inglese: 'laytime') sono il periodo di tempo convenzionalmente accordato al caricatore o al destinatario per compiere le operazioni di caricazione o scaricazione della nave. Durante questo periodo, la nave è ferma in porto e il vettore subisce una stasi dell'impiego commerciale del mezzo: il costo di questa stasi è già incorporato nel nolo, che il caricatore corrisponde comprensivo di un margine per le operazioni portuali. Se le operazioni si protraggono oltre le stallie, il caricatore è tenuto a corrispondere un compenso aggiuntivo, le controstallie (art. 446 Cod. nav.), che remunerano il vettore per la sosta non prevista.

L'art. 444 disciplina il dies a quo e la durata del termine di stallia, che sono due questioni distinte ma strettamente connesse. La corretta individuazione del momento di inizio e della durata delle stallie è fondamentale in tutte le controversie relative al trasporto marittimo di merci, perché da essa dipende la quantificazione delle eventuali controstallie dovute.

Il dies a quo: la prontezza della nave e l'avviso

Il termine di stallia decorre dal momento in cui si verificano cumulativamente due condizioni: la nave deve essere effettivamente pronta per le operazioni di imbarco o sbarco, e l'avviso di tale prontezza (Notice of Readiness, NOR) deve essere giunto a chi deve consegnare o ricevere le merci.

La «prontezza» della nave è una condizione tecnica che implica che il bastimento si trovi nel luogo previsto per le operazioni (il punto di ancoraggio o ormeggio determinato ai sensi dell'art. 441 Cod. nav.), sia fisicamente pronto per iniziare le operazioni di caricazione o scaricazione (stive aperte, argani funzionanti, accesso disponibile) e sia in possesso di tutti i necessari permessi e autorizzazioni portuali e doganali. Non è sufficiente che la nave sia fisicamente presente in rada se non è ancora in grado di operare commercialmente.

L'avviso di prontezza deve pervenire effettivamente al destinatario — caricatore nella fase di caricazione, destinatario nella fase di scaricazione. Il momento di ricezione dell'avviso segna il dies a quo, non il momento dell'invio. Nella prassi marittima internazionale, i formulari contrattuali spesso prevedono regole specifiche su chi è legittimato a ricevere il NOR e in quali orari; in mancanza, si applicano i principi generali del Codice.

Gerarchia delle fonti per la determinazione del termine

L'art. 444 prevede una gerarchia di fonti per la determinazione del termine di stallia: in primo luogo il patto contrattuale, poi il regolamento portuale, poi gli usi locali, e infine — in assenza di tutte queste fonti — la fissazione da parte del comandante del porto. Questa struttura a cascata è coerente con la generale impostazione del Codice della navigazione, che privilegia l'autonomia privata e le fonti locali, riservando l'intervento dell'autorità portuale come extrema ratio.

La determinazione del termine da parte del comandante del porto non è discrezionale in senso assoluto: la norma indica i criteri che devono essere seguiti, ovvero i mezzi disponibili nel luogo di caricazione o scaricazione, la struttura della nave e la natura del carico. Si tratta di un apprezzamento tecnico che tiene conto delle concrete possibilità operative del porto e delle caratteristiche specifiche dell'operazione commerciale.

La comunicazione del termine

Un elemento procedimentale essenziale, spesso trascurato nella prassi, è la comunicazione tempestiva del termine di stallia fissato dal comandante del porto a chi deve consegnare o ricevere le merci. Questa comunicazione è necessaria perché il caricatore o il destinatario possano organizzare le operazioni di movimentazione della merce nei tempi previsti. La mancata o tardiva comunicazione può influire sull'effettiva decorrenza del termine, poiché le stallie non possono ragionevolmente decorrere a danno di chi non sia stato messo in condizione di conoscere il termine entro il quale agire.

Coordinamento con la prassi internazionale

La disciplina delle stallie nel Codice della navigazione italiano riflette principi analoghi a quelli diffusi nella prassi contrattuale marittima internazionale, dove i termini di caricazione e scaricazione sono oggetto di negoziazione accurata nei contratti di noleggio (charterparties) secondo formulari come il Gencon o il Baltime. Le regole generali elaborate in ambito internazionale — in particolare la distinzione tra 'Whether In Berth Or Not' (WIBON) e 'Whether In Port Or Not' (WIPON) per il dies a quo delle stallie — trovano applicazione pratica nei contratti soggetti al diritto italiano come clausole pattizie che derogano alla regola dell'art. 444, confermandone il carattere dispositivo.

Casi pratici

Caso 1: Avviso di prontezza ricevuto in orario non operativo

La nave del vettore Caio invia l'avviso di prontezza alle ore 17:30 di venerdì. Il caricatore Tizio contesta che il termine di stallia decorra da quel momento, sostenendo che l'avviso non è stato ricevuto in orario lavorativo. In assenza di patto diverso, il giudice verifica il momento effettivo di ricezione dell'avviso e le consuetudini portuali locali per stabilire il dies a quo corretto.

Caso 2: Fissazione del termine da parte del comandante del porto

Sempronio, vettore, e il caricatore Tizio non hanno pattuito alcun termine di stallia. Non esistono nemmeno usi locali consolidati nel porto. Il comandante del porto fissa il termine in tre giorni lavorativi, tenuto conto che il porto dispone di una sola gru operativa e che il carico è costituito da colli voluminosi: il termine è vincolante per entrambe le parti.

Caso 3: Nave pronta ma priva di autorizzazione doganale

La nave del vettore Caio è fisicamente ormeggiata e pronta per lo sbarco, ma è ancora in attesa del via libera doganale per lo sdoganamento delle merci. Tizio, destinatario, sostiene che le stallie non possano decorrere prima del completamento degli adempimenti doganali, poiché la nave non è ancora «pronta per lo sbarco» in senso giuridico: la questione è controversa e dipende da quanto pattuito e dagli usi del porto.

Domande frequenti

Cosa sono le stallie nel trasporto marittimo?

Le stallie sono i giorni concessi al caricatore o al destinatario per effettuare le operazioni di caricazione e scaricazione della nave. Il loro costo è di solito incluso nel nolo; se le operazioni durano oltre, scattano le controstallie.

Quando inizia a decorrere il termine di stallia?

Il termine decorre quando si verificano due condizioni insieme: la nave è effettivamente pronta per le operazioni e l'avviso di prontezza è stato ricevuto da chi deve consegnare o ricevere le merci.

Chi stabilisce la durata del termine di stallia se il contratto non lo prevede?

In mancanza di patto, regolamento portuale o uso locale, il termine è fissato dal comandante del porto, che valuta i mezzi disponibili, la struttura della nave e la natura del carico.

L'avviso di prontezza deve essere ricevuto o è sufficiente l'invio?

Deve essere effettivamente ricevuto da chi deve consegnare o ricevere le merci. Il momento di ricezione segna il dies a quo del termine di stallia, non il momento di spedizione dell'avviso.

Il termine di stallia può essere modificato dalle parti?

Sì, l'art. 444 è dispositivo. Le parti possono liberamente pattuire un termine diverso nel contratto, e anche i regolamenti portuali e gli usi locali possono derogare alla regola suppletiva.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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