In sintesi
- La locazione di nave è il contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una nave per un tempo determinato, verso un corrispettivo.
- Il conduttore acquisisce il godimento della nave per l'intero periodo contrattuale, potendola impiegare per gli scopi previsti, senza che il locatore interferisca nell'esercizio della navigazione.
- L'elemento del tempo determinato distingue la locazione di nave dai contratti di utilizzazione a viaggio singolo e costituisce requisito essenziale della fattispecie.
- La locazione di nave si distingue dal noleggio a tempo (time-charter) perché nella locazione il conduttore assume il pieno esercizio della nave e diventa armatore ex art. 265 cod. nav., mentre nel time-charter l'equipaggio rimane alle dipendenze dell'armatore-noleggiante.
- Il corrispettivo (detto canone o nolo) è elemento essenziale del contratto e va determinato o determinabile al momento della stipula.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 376 Codice della Navigazione — Locazione di nave
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni
- Articolo 376 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 376 c.p.c.: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
- Art. 376 c.p.p.: Accompagnamento coattivo per procedere a interr
- Articolo 376 Codice Penale: Ritrattazione
- Art. 376 DPR 495/1992 — Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 376 del Codice della navigazione apre la disciplina della locazione di nave, inserita nel Titolo V del Libro II (Dell'esercizio della navigazione), che raccoglie i principali contratti di utilizzazione della nave. La locazione di nave è il contratto che consente a un soggetto di acquisire il godimento temporaneo di una nave mediante pagamento di un canone, senza acquistarne la proprietà. Si tratta di un contratto tipico del diritto della navigazione, con disciplina speciale rispetto alla locazione di diritto comune (artt. 1571 e ss. cod. civ.), alla quale si ricorre in via suppletiva solo per quanto non espressamente regolato dal Codice della navigazione (art. 1, comma 2, cod. nav.: gerarchia delle fonti della navigazione). La ratio della norma è quella di mettere a disposizione del mercato navale uno strumento flessibile di utilizzazione della nave, particolarmente diffuso nel settore del trasporto di merci alla rinfusa e nel settore delle navi da pesca e da lavoro offshore.
Elementi essenziali del contratto
L'art. 376 individua tre elementi strutturali della locazione di nave: (a) l'obbligazione di far godere la nave — e non di cederne la proprietà; (b) il tempo determinato del godimento; (c) il corrispettivo (canone). La formula «far godere» distingue la locazione dalla vendita e dal trasferimento definitivo: il locatore rimane proprietario della nave e al termine del contratto questa deve essere restituita (art. 387 cod. nav.). Il tempo determinato delimita la durata e il rischio della locazione: durante il periodo contrattuale il conduttore sopporta i rischi della navigazione in quanto diventa armatore della nave ai sensi dell'art. 265 cod. nav. Il corrispettivo può essere commisurato al tempo (canone periodico), alla stazza della nave o ad altri criteri pattuiti dalle parti; l'assenza di corrispettivo trasformerebbe il contratto in comodato, disciplinato invece dagli artt. 1803 e ss. cod. civ. La forma scritta, sebbene non espressamente prescritta dall'art. 376 a pena di nullità, è imposta nella prassi anche ai fini della trascrizione nei registri navali.
Distinzione dal noleggio: il discrimine tra locazione e time-charter
La distinzione tra locazione di nave (artt. 376-390 cod. nav.) e noleggio a tempo (artt. 384-390 cod. nav., con rinvio alle norme sul noleggio a viaggio per quanto compatibili) è di grande rilievo pratico e ha dato luogo a un ampio dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiane. Il criterio discretivo fondamentale sta nel trasferimento dell'armamento: nella locazione, il conduttore assume l'esercizio della nave e diventa armatore ai sensi dell'art. 265 cod. nav.; di conseguenza organizza e dirige l'equipaggio a propria cura e spese, risponde verso i terzi come armatore e sopporta tutte le spese di gestione. Nel noleggio a tempo (time-charter), invece, l'armatore-noleggiante mantiene il controllo dell'equipaggio e della gestione nautica della nave, mentre il noleggiatore-utilizzatore ha soltanto il diritto di impartire istruzioni commerciali (destinazione, carico, scalo). Nella locazione il conduttore è dunque armatore in senso tecnico; nel noleggio rimane tale il noleggiante. Questa distinzione rileva: ai fini della responsabilità verso i terzi per i danni cagionati dalla nave; ai fini dell'applicazione della limitazione del debito dell'armatore (artt. 275 e ss. cod. nav.); ai fini del rapporto con l'equipaggio e del contratto di arruolamento.
Obbligazioni del locatore e del conduttore
Il Codice della navigazione delinea un quadro di obbligazioni reciproche che integrano la fattispecie dell'art. 376. Il locatore è tenuto a consegnare la nave in stato di navigabilità (art. 380 cod. nav.), documentata dal certificato di classe e dai certificati di sicurezza; è responsabile per i vizi della nave non dichiarati e non conoscibili dal conduttore con l'ordinaria diligenza; ha l'obbligo di mantenere la nave assicurata secondo gli usi. Il conduttore è obbligato a usare la nave secondo la destinazione contrattuale e secondo i limiti della polizza di assicurazione, a non sublocare la nave senza il consenso del locatore (salvo patto contrario), a pagare il canone nei termini pattuiti anche in caso di impossibilità temporanea di utilizzare la nave per cause non imputabili al locatore, a restituire la nave al termine del contratto nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento da uso.
Profili pratici e internazionali
Nella pratica commerciale internazionale, la locazione di nave è denominata bareboat charter o demise charter: il conduttore-locatario riceve la nave «nuda», senza equipaggio né armamento, e provvede autonomamente a costituire l'equipaggio e organizzare la navigazione. I moduli contrattuali standard internazionali più diffusi sono il BARECON (Bareboat Charter Party), elaborato dalla BIMCO (Baltic and International Maritime Council), che disciplina in dettaglio le obbligazioni di manutenzione, riparazione e assicurazione. La locazione bareboat è anche lo strumento attraverso cui si realizza il fenomeno del flagging out: un armatore trasferisce la nave (in locazione) a una società controllata che la iscrive in un registro navale straniero, ottenendo benefici fiscali o minori oneri di equipaggio. A livello internazionale, la Convenzione di Ginevra del 1958 sulla navigazione in alto mare e la successiva Convenzione UNCLOS del 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) regolano il diritto di bandiera della nave, che nel bareboat charter si trasferisce temporaneamente al locatario in molti ordinamenti, anche in quello italiano attraverso i registri di iscrizione internazionale (legge 30 maggio 1995, n. 234).
Casi pratici
Caso 1: Il conduttore che diventa armatore in locazione bareboat
Tizio, imprenditore del settore ittico, prende in locazione una nave da pesca per tre anni dal proprietario Caio, concordando un canone mensile. Al momento della consegna, Tizio assume l'equipaggio a propria cura, organizza la navigazione e iscrive la nave nel registro di armamento a proprio nome come armatore. Tizio risponde verso i terzi per i danni cagionati dalla nave durante il periodo di locazione, esattamente come se fosse il proprietario della stessa.
Caso 2: La sublocazione non autorizzata e le conseguenze
Caio, conduttore di una nave portarinfuse presa in locazione da Tizio, subloca a propria volta la nave a Sempronio senza ottenere il preventivo consenso del locatore Tizio. La sublocazione non autorizzata costituisce inadempimento contrattuale che legittima Tizio a richiedere la risoluzione del contratto di locazione e il risarcimento dei danni, posto che il Codice della navigazione non permette la sublocazione se non con il consenso del locatore.
Caso 3: La consegna della nave in stato di non navigabilità
Sempronio prende in locazione un rimorchiatore da Tizio per sei mesi. Al momento della consegna, la nave presenta difetti all'impianto di propulsione che ne limitano la velocità e la potenza, difetti che Tizio non aveva dichiarato. Sempronio ha diritto di chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore all'obbligo di consegnare la nave in stato di navigabilità previsto dall'art. 380 cod. nav.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra locazione di nave e noleggio?
Nella locazione (bareboat charter) il conduttore diventa armatore della nave, assume l'equipaggio e risponde verso i terzi come se fosse il proprietario. Nel noleggio a tempo, l'armatore conserva il controllo dell'equipaggio e della gestione nautica, mentre il noleggiatore ha solo poteri commerciali.
Il conduttore di una nave in locazione deve pagare il canone anche se non riesce a usarla?
In linea generale sì: il conduttore sopporta il rischio dell'impossibilità temporanea di utilizzo per cause non imputabili al locatore, salvo diversa pattuizione contrattuale. Solo i vizi originali della nave, non dichiarati, possono giustificare riduzioni o risoluzione.
La locazione di nave deve essere in forma scritta?
Il Codice della navigazione non prescrive espressamente la forma scritta a pena di nullità, ma nella pratica la forma scritta è necessaria per la trascrizione nei registri navali e ai fini probatori; i contratti internazionali usano moduli standard come il BARECON.
Chi risponde verso i terzi per i danni cagionati dalla nave durante la locazione?
Il conduttore, che nella locazione di nave diventa armatore ai sensi dell'art. 265 cod. nav., risponde verso i terzi per i danni cagionati dalla nave e dall'equipaggio da lui arruolato durante il periodo di locazione.
Cosa si intende per bareboat charter nel contesto internazionale?
Il bareboat (o demise) charter è la denominazione internazionale della locazione di nave: il locatario riceve la nave senza equipaggio né armamento e provvede autonomamente alla gestione. È regolato da moduli contrattuali standard BIMCO (BARECON).