In sintesi
- L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche a distanza, mediante dichiarazione resa all'autorità marittima o consolare del luogo in cui si trova, senza che la nave sia nello stesso porto.
- La dichiarazione dell'armatore deve contenere gli estremi indicati nell'art. 332 (nome della nave, qualifica, retribuzione ecc.) ed è trasmessa telegraficamente all'autorità del porto dove si trova la nave.
- Il contratto si perfeziona con la dichiarazione di accettazione del comandante resa all'autorità del porto di imbarco: è un meccanismo di conclusione a distanza del contratto per tramite dell'autorità pubblica.
- La norma introduce una procedura semplificata per ovviare all'impossibilità pratica di riunire fisicamente armatore e comandante nello stesso luogo, frequente nella navigazione internazionale.
- Le spese della trasmissione telegrafica sono a carico dell'armatore, come prescrive espressamente la norma.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 331 Codice della Navigazione — Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 331 D.Lgs. 209/2005 — (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)
- Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre
- Articolo 331 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci
- Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incar
- Art. 331 c.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblic
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico-pratico
L'articolo 331 del Codice della navigazione disciplina una procedura speciale per l'arruolamento del comandante quando armatore e comandante si trovano in luoghi diversi. La disposizione risponde a un'esigenza concreta e frequente nella navigazione commerciale: l'armatore ha sede in una città portuale — Genova, Trieste, Napoli — ma la nave è ormeggiata in un porto straniero e il comandante che deve essere arruolato si trova in un terzo luogo. Riunire fisicamente le parti per la stipulazione dell'atto pubblico ex art. 328 potrebbe essere impossibile o estremamente oneroso, con gravi ripercussioni sulla continuità operativa della nave. La norma risolve il problema introducendo una procedura di conclusione del contratto «a distanza», mediata dall'autorità pubblica e formalizzata mediante dichiarazioni successive.
La dichiarazione dell'armatore
Il procedimento si avvia con una dichiarazione dell'armatore resa all'autorità marittima o consolare del luogo in cui egli si trova. Questa dichiarazione non è un atto unilaterale costitutivo del contratto — non perfeziona ancora il rapporto — ma costituisce una proposta contrattuale formalizzata, contenente tutti gli estremi indicati nell'art. 332: il nome o il numero della nave, i dati identificativi del comandante che deve essere arruolato, la qualifica e le mansioni, il viaggio o la durata del contratto, la forma e la misura della retribuzione. La dichiarazione deve quindi avere il contenuto minimo necessario a definire tutte le condizioni essenziali del rapporto, lasciando al comandante la sola facoltà di accettare o rifiutare senza possibilità di contrattare ulteriori condizioni attraverso questa procedura semplificata.
La trasmissione telegrafica e le spese
Ricevuta la dichiarazione dell'armatore, l'autorità — marittima o consolare — provvede a trasmetterne gli estremi telegraficamente all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave e dove il comandante deve prendere imbarco. Il riferimento al telegrafo riflette la tecnologia di comunicazione dell'epoca di promulgazione del Codice (1942): nella pratica attuale, la trasmissione avviene con i moderni mezzi di comunicazione elettronica, con la medesima funzione di trasmissione ufficiale e verificabile del contenuto della proposta contrattuale. Le spese della trasmissione — nella versione originale, telegrafiche — sono espressamente poste a carico dell'armatore: si tratta di una scelta di allocazione del costo della procedura sul soggetto che ne beneficia e che ha avviato il procedimento.
Il perfezionamento del contratto
Il contratto si perfeziona con la dichiarazione di accettazione del comandante, resa all'autorità del porto di imbarco — ossia del porto dove si trova la nave sulla quale egli deve prendere servizio. Si tratta di un meccanismo di conclusione del contratto strutturato come proposta-accettazione, mediato dalle autorità pubbliche dei due luoghi. Il momento perfezionativo — a differenza del contratto concluso in presenza dove proposta e accettazione coincidono nell'atto pubblico — è scindibile nel tempo: la proposta dell'armatore viene formulata in un momento e in un luogo, l'accettazione del comandante in un momento successivo e in un luogo diverso. Entrambe le dichiarazioni sono formalizzate davanti all'autorità pubblica competente, garantendo la certezza e l'autenticità del consenso di ciascuna parte. Una volta resa l'accettazione, il contratto è pienamente efficace e il comandante è obbligato a prendere servizio sulla nave indicata.
Profili pratici e coordinamento con la disciplina generale
La procedura dell'art. 331 si applica specificamente all'arruolamento del comandante, non dell'equipaggio in generale. Il comandante riveste una posizione peculiare nel sistema del Codice della navigazione: è il capo della spedizione, responsabile della sicurezza della nave e dei suoi passeggeri, rappresentante dell'armatore e dell'autorità statale a bordo. Il suo arruolamento richiede dunque procedure specifiche che ne garantiscano l'identificazione certa e la formalizzazione del vincolo contrattuale, anche quando le distanze fisiche impediscono l'incontro diretto tra le parti. Il meccanismo si coordina con l'art. 332 per quanto riguarda il contenuto obbligatorio del contratto: la dichiarazione dell'armatore deve includere tutti gli elementi che l'art. 332 prescrive come contenuto necessario, non solo quelli essenziali ai fini civilistici. Nella pratica contemporanea delle grandi compagnie di navigazione, le procedure di arruolamento del comandante avvengono spesso attraverso agenzie marittime che gestiscono i contatti tra l'armatore e il comandante, ma il perfezionamento formale del contratto rimane soggetto alle regole del Codice, integrate dalla normativa internazionale MLC 2006.
Casi pratici
Caso 1: Arruolamento a distanza con accettazione nel porto di imbarco
Tizio, armatore con sede a Genova, deve arruolare Caio come comandante di una nave ormeggiata a Singapore. Tizio rende dichiarazione al comandante del porto di Genova, indicando tutti gli estremi ex art. 332, e il porto di Genova trasmette telegraficamente la proposta all'autorità marittima di Singapore. Caio rende la propria dichiarazione di accettazione davanti all'autorità di Singapore: il contratto è perfezionato e Caio può prendere imbarco.
Caso 2: Dichiarazione incompleta dell'armatore
Sempronio, armatore, formula la propria dichiarazione all'autorità marittima del porto di Napoli, ma dimentica di indicare la misura della retribuzione — uno degli elementi obbligatori ex art. 332. L'autorità del porto dovrebbe rifiutare di ricevere una dichiarazione incompleta: se invece la trasmette e il comandante accetta, sorgerà una controversia sul contenuto del rapporto, non essendo determinata una delle condizioni essenziali del contratto.
Caso 3: Rifiuto di accettazione del comandante
Tizio rende la dichiarazione di arruolamento nei confronti di Caio davanti all'autorità consolare di Marsiglia, con trasmissione all'autorità del porto di Barcellona dove si trova la nave. Caio, esaminati gli estremi della proposta (rotta, retribuzione, durata), decide di non accettare le condizioni e non rende la dichiarazione di accettazione. Il contratto non si perfeziona e Tizio dovrà ricercare un altro comandante disponibile ad accettare quelle condizioni.
Domande frequenti
L'armatore e il comandante devono incontrarsi fisicamente per stipulare il contratto di arruolamento?
No. L'art. 331 prevede una procedura speciale per il caso in cui si trovino in luoghi diversi: l'armatore rende una dichiarazione all'autorità del suo luogo, che la trasmette all'autorità del porto dove si trova la nave, e il comandante accetta davanti a quest'ultima.
Quando si perfeziona il contratto di arruolamento del comandante ai sensi dell'art. 331?
Il contratto si perfeziona con la dichiarazione di accettazione del comandante, resa all'autorità del porto dove si trova la nave su cui deve imbarcarsi. Prima di tale dichiarazione, la proposta dell'armatore non produce effetti vincolanti per il comandante.
Chi paga le spese di trasmissione della dichiarazione dell'armatore?
Le spese della trasmissione telegrafica (o, nella pratica attuale, elettronica) degli estremi della dichiarazione dell'armatore sono a carico dell'armatore stesso, come espressamente previsto dall'art. 331.
La procedura dell'art. 331 si applica anche all'arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante?
La norma disciplina specificamente l'arruolamento del comandante. Per gli altri membri dell'equipaggio si applicano le regole generali degli artt. 328 e 329, che richiedono la presenza delle parti davanti all'autorità competente.
Cosa deve contenere la dichiarazione dell'armatore ai sensi dell'art. 331?
La dichiarazione deve contenere gli estremi indicati nell'art. 332: nome o numero della nave, dati del comandante, qualifica e mansioni, viaggio o durata del contratto, forma e misura della retribuzione, luogo e data della conclusione del contratto.
Vedi anche