In sintesi
- Il diritto al trasporto non può essere ceduto a terzi senza il consenso espresso del vettore in due situazioni specifiche.
- La cessione è vietata senza consenso quando il biglietto indica il nome del passeggero (biglietto nominativo).
- La cessione è vietata senza consenso anche quando il biglietto non è nominativo ma il passeggero ha già iniziato il viaggio.
- In tutti gli altri casi — biglietto al portatore e viaggio non ancora iniziato — la cessione è libera e non richiede il consenso del vettore.
- La norma tutela il vettore dall'imposizione di passeggeri diversi da quelli originariamente concordati, specialmente a viaggio in corso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 398 Codice della Navigazione — Cessione del diritto al trasporto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
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In sintesi
Ratio della limitazione alla cedibilità del diritto al trasporto
L'articolo 398 del Codice della navigazione disciplina la cedibilità del diritto al trasporto di persone, introducendo una deroga al principio generale della libera trasferibilità dei diritti di credito. Il contratto di trasporto di persone ha natura personale: il vettore si obbliga a trasportare uno specifico passeggero o, quando il biglietto è al portatore, chiunque ne presenti il titolo. La personalità dell'obbligazione giustifica la limitazione alla cessione, che potrebbe altrimenti imporre al vettore di trasportare un soggetto diverso da quello originariamente considerato — con possibili implicazioni sul piano della sicurezza, della capacità dei luoghi, delle polizze assicurative del passeggero o di eventuali obblighi di identificazione.
Le due ipotesi di divieto di cessione senza consenso
La norma prevede due distinte situazioni in cui la cessione è subordinata al consenso espresso del vettore:
Prima ipotesi: biglietto nominativo. Quando il biglietto indica il nome del passeggero, il rapporto contrattuale è ab initio personalizzato: il vettore ha accettato di trasportare quella specifica persona e non un terzo indeterminato. In questo caso, la cessione del diritto al trasporto richiede sempre il consenso del vettore, indipendentemente dal fatto che il viaggio sia già iniziato o meno. Il vettore può rifiutare il consenso senza dover giustificare il proprio diniego, salvo che il diniego risulti abusivo o contrario a buona fede.
Seconda ipotesi: biglietto non nominativo con viaggio già iniziato. Anche quando il biglietto non reca il nome del passeggero (biglietto al portatore o con indicazione generica della classe), la cessione diventa possibile liberamente soltanto finché il viaggio non è iniziato. Una volta che il passeggero ha preso imbarco, il biglietto perde la sua natura di titolo liberamente trasferibile: la cessione richiede il consenso del vettore. La ratio è che l'inizio del viaggio determina un fatto oggettivo che individua chi si è avvalso del diritto, creando una situazione di fatto che il vettore ha interesse a non vedere modificata in corso di navigazione.
La cessione libera: biglietto al portatore e viaggio non iniziato
Fuori dalle due ipotesi indicate, il diritto al trasporto è liberamente cedibile: chiunque presenti il biglietto al portatore prima dell'inizio del viaggio ha diritto a ottenere il trasporto. Questo assetto è coerente con la natura di titolo di legittimazione del biglietto al portatore, che attribuisce il diritto all'esibente indipendentemente dalla sua identità. In questo caso, il vettore è obbligato ad accettare il cessionario senza che si configuri una modifica soggettiva del contratto che richieda consenso.
L'art. 398 va letto in coordinamento con l'art. 401, che disciplina la mancata partenza del passeggero: in quell'ipotesi, la cessione del diritto al trasporto con il consenso del vettore libera il passeggero originario dall'obbligo di pagare il prezzo, ma il vettore ha diritto a una provvigione non superiore al dieci per cento.
Coordinamento con il codice civile e il diritto dei contratti
La cessione del diritto al trasporto disciplinata dall'art. 398 può essere ricondotta all'istituto civilistico della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), che richiede il consenso del contraente ceduto quando le prestazioni non siano ancora eseguite da entrambe le parti. Il Codice della navigazione segue un approccio analogo ma più articolato, distinguendo la posizione secondo lo stato di avanzamento del viaggio e la natura nominativa o meno del titolo.
Va osservato che la cessione del solo diritto al trasporto — a differenza della cessione dell'intero contratto — non trasferisce le obbligazioni del passeggero originario: il debitore del prezzo di passaggio rimane il contraente originario, salvo accordo diverso con il vettore. Il cessionario acquisisce il diritto a essere trasportato, ma non subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici derivanti dal contratto.
Profili pratici
Nella pratica del trasporto marittimo, la questione della cedibilità del biglietto si pone frequentemente nel contesto delle crociere e dei traghetti con prenotazione anticipata. I biglietti delle grandi compagnie di navigazione sono quasi sempre nominativi, il che esclude la cessione libera: il cambio nominativo è possibile ma soggetto al consenso del vettore (la compagnia) e solitamente al pagamento di una tariffa di modifica. Le condizioni generali di contratto delle compagnie di navigazione disciplinano spesso in modo più specifico le modalità di cambio nominativo, nel rispetto del limite minimo di tutela del passeggero garantito dalla norma.
Casi pratici
Caso 1: Biglietto nominativo: cessione rifiutata dal vettore
Tizio acquista un biglietto nominativo per la traversata Civitavecchia-Barcellona e, per sopravvenuti impegni, vuole cedere il titolo all'amico Caio. La compagnia di navigazione nega il cambio nominativo senza addurre motivazione: ai sensi dell'art. 398, il consenso del vettore è necessario per i biglietti nominativi e il diniego non richiede giustificazione, salvo abuso del diritto.
Caso 2: Biglietto al portatore ceduto prima della partenza
Caio acquista un biglietto senza indicazione del nome per il traghetto Napoli-Palermo e, il giorno prima della partenza, lo cede a Sempronio perché non può più viaggiare. Non essendo il biglietto nominativo e non essendo ancora iniziato il viaggio, la cessione è libera e Sempronio ha diritto a imbarcarsi senza che il vettore possa opporsi.
Caso 3: Cessione a viaggio iniziato: necessità del consenso
Sempronio si imbarca su un traghetto con un biglietto non nominativo e, dopo alcune ore di navigazione, vuole cedere il diritto alla cuccetta a un altro passeggero che ha perso il proprio posto. Poiché il viaggio è già iniziato, la cessione richiede il consenso del vettore anche se il biglietto non è nominativo: il comandante può legittimamente rifiutare il trasferimento.
Domande frequenti
Posso cedere il mio biglietto di traghetto nominativo a un amico?
No, non senza il consenso espresso del vettore. I biglietti nominativi non possono essere ceduti liberamente: occorre richiedere il cambio nominativo alla compagnia, che può accordarlo o negarlo.
Posso cedere un biglietto al portatore prima della partenza?
Sì. Se il biglietto non indica il nome del passeggero e il viaggio non è ancora iniziato, il diritto al trasporto è liberamente cedibile senza bisogno del consenso del vettore.
Cosa succede se cedo il biglietto a viaggio già iniziato senza il consenso del vettore?
La cessione è irregolare: il vettore non è tenuto ad accettare il cessionario, che potrà essere trattato come passeggero senza titolo valido. Il cessionario potrebbe essere tenuto a pagare nuovamente il prezzo del passaggio.
Il vettore può rifiutare il consenso alla cessione senza motivazione?
In linea di principio sì, salvo che il diniego risulti abusivo o contrario a buona fede. Il Codice della navigazione non impone al vettore di motivare il rifiuto del consenso per la cessione dei biglietti nominativi.
Chi rimane responsabile del pagamento del prezzo dopo la cessione del biglietto?
Il contraente originario rimane debitore del prezzo, salvo che il vettore consenta espressamente alla liberazione del cedente. La cessione del diritto al trasporto non implica automaticamente la cessione dell'obbligazione di pagamento.