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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 398 c.p. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell’articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
Non sono punibili: 1° i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione; 2° i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere; 3° il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti
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In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 398 c.p. raddoppia la pena per chi ha provocato il duello e prevede casi di non punibilità per padrini, sanitari e chi impedisce le armi.
Ratio
L'articolo 398 c.p. rappresenta una struttura complessa di aggravamento e scriminanti nel diritto penale dei duelli. La norma riflette l'intento del legislatore del 1931 di punire più severamente chi provoca consapevolmente il duello, mentre contemporaneamente riconosce ruoli di pacificazione e di necessità medica. La dualità aggravamento-scriminanti risponde al principio di responsabilità proporzionata: chi provoca consapevolmente merita pena doppia; chi invece interviene per cessare il conflitto o assistere medicamente non è punibile.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il raddoppiamento della pena per il colpevole che sia stato causa ingiusta e determinante del fatto (riferimento agli artt. 394 e 396 c.p.). Il secondo comma articola tre ipotesi di non punibilità: innanzitutto, portatori della sfida, padrini e coloro che agevolano il duello sono esclusi dalla pena se impediscono l'uso delle armi oppure procurano la cessazione prima di lesioni derivate (n. 1); secondamente, padrini o secondi che si adoperino per conciliazione o che riducano la gravità dell'esito sono scriminati (n. 2); infine, il sanitario che assista è sempre escluso dalla punibilità (n. 3). La struttura segue una logica di favor atti di contenimento.
Quando si applica
La norma si applica nei procedimenti per duello quando emerge che l'imputato ha provocato consapevolmente il fatto e sussistono gli estremi dell'aggravante. La scriminante del primo numero opera tipicamente quando uno dei padrini interviene in extremis per impedire che le spade si incrocino o blocca il combattimento nei primissimi secondi. La scriminante del secondo numero riguarda il patrocinato che, ancor prima dell'incontro, tenta negoziati o riduce simbolicamente il rischio. L'immunità del medico è assoluta e incondizionata, applicabile indipendentemente dall'esito.
Connessioni
L'articolo 398 rimanda necessariamente agli articoli 394, 395, 396 c.p. (duello, provocazione, armi) e agli articoli 397-399 (circostanze e duellante estraneo). Il complesso normativo del duello (artt. 394-407 c.p.) costituisce una sezione oggi in gran parte obsoleta ma formalmente vigente. Si collega anche all'articolo 324 c.p. (pubblico ufficiale che non interviene) e alle norme sulla difesa legittima (art. 52 c.p.) per contrapposizione logica.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica i codici giuridici aggiornati e consolidati, fonte ufficiale per la consultazione delle norme penali vigenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio hanno una lite in una birreria
Tizio sfida esplicitamente Caio a duello all'arma bianca per disonore; Caio accetta. Il padrone del locale, Sempronio, vedendo i due che si preparano nel retro, afferra le due spade e le getta in strada, impedendo l'inizio del combattimento. Secondo l'art. 398, n. 1, Sempronio non è punibile perché ha impedito l'uso delle armi prima di lesioni; Tizio subisce pena doppia rispetto al base dell'art. 394 per aver provato la provocazione consapevole.
Caso 2: Mevio ha una vertenza di onore con Filano
Mevio incarica il suo padrone d'armi, Tizia, di negoziare con il padrone d'armi di Filano per una riconciliazione. Tizia ottiene che le parti scrivano una lettera di scuse reciproche, evitando l'incontro. Se il duello non avviene grazie all'opera di Tizia, quest'ultima (padrina-secondante) è scriminata dal n. 2 dell'art. 398; nessuna pena nemmeno per Mevio e Filano, perché il duello non è mai avvenuto.
Domande frequenti
Se sono il padrone dell'arma di un mio amico e gli consiglio di non accettare la sfida, posso essere punibile?
No. L'art. 398 scrimina chi agisce per impedire il duello o ridurne la gravità. Il semplice consiglio non costituisce agevolamento punibile del duello; anzi, è protetto. Rischieresti punibilità solo se agevoli attivamente il combattimento.
Un medico che cura il ferito dopo il duello commette reato?
No. L'art. 398, n. 3 immunizza il sanitario che presta assistenza ai duellanti. La norma riconosce il primato dell'obbligo medico di soccorso sulla punibilità connessa al duello, coerente con i principi di deontologia medica.
Se impedisco il duello separando i due contendenti con la forza, sono punibile?
No, se agisci prima che derivi alcuna lesione. L'art. 398, n. 1 ti scrimina espressamente. L'intervento fisico è coperto se eseguito tempestivamente e con effetto di cessazione del combattimento.
Qual è la differenza tra il raddoppiamento dell'art. 398 e la pena base del duello?
L'art. 398 comma 1 raddoppia la pena di chi è causa ingiusta e determinante del duello (chi ha provocato consapevolmente). Chi semplicemente accetta la sfida riceve la pena dell'art. 394 c.p. senza raddoppiamento, salvo altre aggravanti.
Se concilio le parti e le convinto a riconciliarsi, ma il duello avviene comunque dopo giorni, sono scriminato?
Sì, perché la scriminante dell'art. 398, n. 2 richiede che tu abbia fatto quanto dipendeva da te per la conciliazione. L'evento duello successivo non annulla il tuo precedente tentativo legittimo di pacificazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate