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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Fattispecie: pubblico vilipendio della religione dello Stato
  • Pena: reclusione fino a un anno
  • Elemento pubblico essenziale per la configurazione del reato
  • Norma di origine concordataria, oggi discussa per compatibilità costituzionale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 402 c.p. Vilipendio della religione dello Stato(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Commento

Art. 402 c.p. punisce chi pubblicamente vilipende la religione dello Stato con reclusione fino a un anno.

Ratio

L'articolo 402 c.p., introdotto nel 1931 in linea con il Concordato Lateranense, tutela la religione dello Stato (cattolicesimo) come istituzione pubblicaa livello di ordinamento. La norma riflette una concezione dell'ordine pubblico dove la denigrazione della religione ufficiale costituisce turbativa della convivenza civile. Tuttavia, la norma è oggi oggetto di critiche per possibile contrasto con l'art. 19 Cost. (libertà religiosa) e l'art. 21 Cost. (libertà di espressione). La dottrina e la giurisprudenza più recente tendono a interpretarla restrittivamente.

Analisi

La fattispecie richiede due elementi: innanzitutto, il vilipendio, inteso come denigrazione, offesa, disprezzo della religione dello Stato; secondamente, la pubblicità, ossia l'espressione avvenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, o resa pubblica attraverso stampa, radio, televisione, o oggi media digitali. La ricerca giurisprudenziale non richiede che la vilipesa sia diretta espressamente alla religione come entità astratta; è sufficiente che il disprezzo riguardi i fondamenti, i dogmi, i simboli essenziali della religione dello Stato. La pena è la reclusione fino a un anno, non è prevista multa alternativa a differenza di altre fattispecie penali analoghe.

Quando si applica

L'art. 402 si applica quando Tizio, in una piazza pubblica, afferma che la religione dello Stato è un'invenzione per controllare il popolo e la chiama esplicitamente una superstizione. Se la dichiarazione è riportata da testimoni o colta da video, integra vilipendio pubblico. Altresì, se Caio pubblica un articolo su un giornale affermando che i dogmi della religione dello Stato sono privi di fondamento razionale, potrebbe integrare la fattispecie in dipendenza dall'intensità del linguaggio. Tuttavia, la critica astratta alla religione, priva di termini offensivi, è generalmente protetta dalla libertà di espressione.

Connessioni

L'articolo 402 si colloca nel capo sugli attentati contro la religione (artt. 402-407 c.p.) e rimanda al contesto concordatario (Concordato Lateranense 1929, Patti Lateranensi). Implicitamente, si collega all'art. 7 Cost. (autonomia della Chiesa), benché la Cost. 1948 abbia ridefinito i rapporti Stato-Chiesa. Connessioni anche con artt. 403-406 c.p. (offese a confessioni religiose e culti ammessi) e con l'art. 21 Cost. (libertà di stampa) in tensione. La norma è stata oggetto di valutazione di costituzionalità (Corte Cost. ha confermato compatibilità, ma con limitazioni interpretative).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia · Codici giuridici

Leggi il documento su www.giustizia.it

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, durante una manifestazione politica in piazza San Pietro, grida che la religione dello Stato è una frode ed è responsabile di tutti i mali della storia. Un giornalista registra le dichiarazioni e le pubblica online. Tizio commette vilipendio della religione dello Stato ai sensi dell'art. 402, sia per l'espressione pubblica in piazza, sia per la diffusione via stampa digitale. La pena è reclusione fino a un anno.

Caso 2: Caso 2

Caio scrive un libro accademico in cui critica razionalmente alcuni dogmi della religione dello Stato, sostenendo che mancano di fondamento scientifico. Se il linguaggio è rispettoso e la critica è intellettuale, senza termini offensivi diretti alla religione come istituzione pubblica, la pubblicazione non integra vilipendio, ma esercizio della libertà di espressione culturale. La soglia del vilipendio richiede denigrazione inequivocabile, non mere critiche razionali.

Domande frequenti

Posso criticare i dogmi della religione dello Stato senza commettere reato?

Sì, se la critica è razionale e rispettosa. L'art. 402 punisce il vilipendio, cioè l'offesa intenzionale e denigratoria, non la critica teorica. Se esprimi dubbi razionali senza usare linguaggio offensivo, sei protetto dalla libertà di espressione.

Se critico la religione dello Stato in privato con amici, commetto reato?

No. L'art. 402 richiede che il vilipendio sia pubblico, cioè espresso in luogo pubblico o diffuso tramite stampa, radio, TV, social media. La critica privata, per quanto offensiva, non integra il reato.

Qual è la differenza tra vilipendio della religione dello Stato e vilipendio di altre confessioni?

L'art. 402 protegge specificamente la religione dello Stato. L'art. 403 e seguenti puniscono offese a altre confessioni religiose ammesse nello Stato. Le pene sono diverse: art. 402 prevede reclusione fino a un anno; artt. 403-406 prevedono prevalentemente multa da euro 1.000 a 6.000.

Se un film o una canzone contengono vilipendio della religione dello Stato, è reato?

Potrebbe esserlo se il vilipendio è inequivocabile e intenzionale. Tuttavia, i tribunali hanno tendenza a tutelare la libertà artistica, distinguendo tra critica o satira (protetta) e vilipendio puro (punibile). Dipende dal contesto e dal linguaggio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 402 incostituzionale?

No. La Corte Costituzionale ha confermato compatibilità dell'art. 402 con la Costituzione, ma con interpretazione restrittiva: non punisce la critica razionale, ma solo il vilipendio intenzionale. La norma è formalmente vigente ma applicazione limitata nella pratica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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