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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 404 c.p. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

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In sintesi

  • Vilipendio con espressioni ingiuriose di cose di culto in luogo sacro o pubblico: multa da euro 1.000 a 5.000
  • Distruzione, dispersione, deterioramento intenzionale di cose sacre: reclusione fino a due anni
  • Due ipotesi diverse: vilipendio verbale vs. danneggiamento materiale
  • Protezione estesa al luogo destinato al culto e a funzioni religiose private officiate da ministro

Art. 404 c.p. punisce vilipendio di cose sacre in luogo di culto o pubblico con multa fino a euro 5.000, e distruzione intenzionale con reclusione fino a due anni.

Ratio

L'articolo 404 c.p. tutela i beni materiali di valore religioso (oggetti di culto, simboli sacri, arredi consacrati) come espressione del sentimento religioso della comunità. La norma riconosce che la profanazione fisica di tali beni comporta un'offesa che trascende il semplice danno patrimoniale: si tratta di vilipendio verso il sentimento collettivo. La duplice previsione (vilipendio verbale + danneggiamento) riflette la gradazione tra l'insulto alla cosa sacra e la sua distruzione materiale.

Analisi

La norma articola due ipotesi distinte. La prima (primo comma) prevede multa da euro 1.000 a 5.000 per chi, in luogo destinato al culto o in luogo pubblico/aperto al pubblico, offende una confessione religiosa vilipendendo con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, siano consacrate, o destinate necessariamente all'esercizio del culto. Una sottofascia speciale riguarda il caso in cui il fatto sia compiuto in occasione di funzioni religiose private officiate da ministro in luogo privato: la pena rimane multa da euro 1.000 a 5.000. La seconda ipotesi (secondo comma) prevede reclusione fino a due anni per chi pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose sacre. L'elemento dell'intenzionalità è esplicito per il danneggiamento, mentre è implicito nel vilipendio.

Quando si applica

L'art. 404 si applica quando Tizio, dentro una chiesa durante una funzione, grida pubblicamente che l'ostia consacrata è solo un pezzetto di pane, insultando così il Sacramento. Integra multa da euro 1.000 a 5.000. Altresì, se Caio entra in una moschea e deliberatamente accende un fuoco che distrugge il Corano, commette reato di danneggiamento con reclusione fino a due anni. Se Sempronio imbratta deliberatamente una croce in una piazza pubblica con intenzione offensiva, commette reato nella seconda ipotesi. La distinzione tra luogo pubblico e privato è rilevante: il vilipendio in luogo privato non è punibile (salvo sia occasione di funzioni religiose officiate da ministro).

Connessioni

L'articolo 404 si colloca nel capo sugli attentati contro i culti (artt. 402-407 c.p.) e rimanda agli articoli 403, 405, 406. Si interconnette con le norme sul danneggiamento (art. 635 c.p.) e sul vilipendio (art. 595 c.p.), specializzandosi per i beni di valore religioso. Implicitamente, riconosce una gerarchia: l'offesa a una cosa sacra è più grave dell'offesa a cosa profana. Connessioni anche con la tutela dei beni culturali (Codice dei Beni Culturali) quando l'oggetto sacro ha valore artistico, sebbene quest'ultimo codice sia disciplina civilistica, non penale.

Domande frequenti

Se dico che non credo a una religione, ma non insulto gli oggetti sacri, commetto reato?

No. L'art. 404 punisce il vilipendio di cose sacre mediante espressioni ingiuriose, non la semplice incredulità religiosa. Dire Non credo in Dio è libertà di coscienza; dire Quella croce è rifiuti è vilipendio punibile.

Se accidentalmente rompo un oggetto sacro in una chiesa, commetto reato?

No, se è accidentale. L'art. 404, secondo comma richiede l'intenzionalità. Il danneggiamento accidentale di cose sacre non integra il reato, ma potrebbe costituire semplice danno civile risarcibile.

Posso toccare o spostare oggetti sacri se non intendo offenderli?

Sì, in mancanza di intento offensivo. Il mere contatto o spostamento non integra vilipendio. L'art. 404 richiede che il comportamento sia espressamente rivolto a offendere o deteriorare l'oggetto sacro.

Se sono credente e critico pubblicamente come una reliquia è esposta, è reato?

Dipende dal linguaggio. Se la critica è razionale e costruttiva (Questa reliquia dovrebbe essere restaurata), è legittima. Se è ingiuriosa (Questa reliquia è immondizia), integra vilipendio. La soglia è tra critica e insulto.

Se un luogo non è formalmente destinato al culto ma contiene oggetti sacri, l'art. 404 si applica?

L'art. 404 primo comma richiede luogo destinato al culto o luogo pubblico/aperto. Se il luogo non è formalmente destinato al culto e l'oggetto è privato, potrebbe comunque sussistere vilipendio se il luogo è pubblico o aperto al pubblico. La destinazione al culto facilita l'applicazione, ma non è esaustiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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