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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 395 c.p. Portatori di sfida
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 394 - Articolo 394 Codice Penale: Sfida a duello→Cod. pen. art. 396 - Articolo 396 Codice Penale: Uso delle armi in duello→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 393-bis Codice Penale: Causa di non punibilità→Art. 393 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi→Art. 397 c.p.: Casi di applicazione delle pene ordinarie stabili→Art. 392 c.p.: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vi→Art. 398 c.p.: Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità→Art. 391-bis c.p.: Agevolazione ai detenuti e internati sottopos→Art. 391 c.p.: Procurata inosservanza di misure di sicurezza det
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I portatori della sfida a duello sono puniti con multa da quaranta a quattrocentomila lire; la pena è diminuita se il duello non avviene.
Ratio
L'articolo 395 c.p. punisce gli intermediari della sfida duellistica, i «padrini» (secondi, testimoni, portatori di sfida). Nella tradizione del duello d'onore, i padrini erano figure essenziali: negoziavano le condizioni, verificavano l'equipaggiamento delle armi, testimoniavano la «lealtà» dello scontro. Il legislatore del 1931 riconobbe che criminalizzare solo la sfida diretta sarebbe insufficiente: qualunque intermediazione che faciliti l'esito duellistico è altrettanto socialmente pericolosa e merita punibilità.
La ratio è di prevenzione generale: dissuadendo anche chi partecipa indirettamente, si riduce ulteriormente il rischio che il duello si concretizzi.
Analisi
La fattispecie riguarda specificamente i «portatori della sfida»: non è una definizione tecnica odierna, ma storica. Rientra chi trasporta formalmente la sfida (per lettera, a voce, tramite intermediari), chi negozia le condizioni (armi, luogo, orario), chi funge da testimone o «secondo». La pena è multa da 40mila a 400mila lire (medesima entità di art. 394). Una particolarità: art. 395 prevede «la pena è diminuita se il duello non avviene», il che suggerisce che se il duello si concretizza, la pena rimane quella edittale base, non aggravata (è aggravamento implicito nel fatto che il duello avviene). L'elemento soggettivo è doloso: devi sapere che stai intermediando una sfida duellistica e intendere farlo.
Se i padrini sono gli stessi portatori della sfida (cioè, chi sfida direttamente), art. 395 non si applica loro cumulativamente con art. 394: il principio di specialità evita il cumulo (art. 394 già copre il loro ruolo).
Quando si applica
Fattispecie residuale: due gentiluomini sono in conflitto, uno incarica il suo «padrino» di consegnare una lettera di sfida formale all'altro, con specifiche su armi (spade) e luogo (bosco). Il padrino è punibile ex art. 395. Se il padrino inoltre negozia le condizioni con il padrino dell'altro («domani all'alba in questo bosco, con spade uguali»), la condotta rimane la stessa: portatore/negoziatore di sfida. Se il padrino fisicamente accompagna uno dei duellanti e testimonia il duello, rimane punibile ex art. 395, e potenzialmente aggravato per agevolazione ex art. 396 (se il duello avviene).
Oggi la fattispecie è anacronistica, ma rimane formalmente applicabile.
Connessioni
L'art. 395 si coordina con l'art. 394 c.p. (sfida diretta), l'art. 396 c.p. (uso delle armi in duello) e l'art. 397 c.p. (applicazione pene ordinarie per omicidio/lesioni in duello in caso di violazione condizioni). È collegato anche al concetto di agevolazione e concorso (art. 115 c.p.). La norma storica prevede che se i padrini sono gli stessi portatori della sfida, art. 395 non si cumula con art. 394 (principio di specialità).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia mette a disposizione la raccolta ufficiale dei codici giuridici italiani aggiornati, utile per consultare il testo vigente e i collegamenti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, offeso da Caio, incarica Sempronio (suo amico) di consegnare formalmente una lettera di sfida a duello. Sempronio si reca da Caio e consegna la lettera, dicendo: «Tizio ti sfida a duello, spade, domani all'alba al ponte di X». Sempronio è punibile ex art. 395 c.p. per portatore di sfida, con multa da 40mila a 400mila lire. Se il duello poi non avviene, la multa è diminuita. Se il duello si avviene e uno dei duellanti rimane ferito, la responsabilità di Sempronio rimane quella di art. 395 (non si cumula con art. 396, che riguarda i duellanti diretti).
Caso 2: Caso 2
Mevio, padrino di Tizio, negozia con Filano, padrino di Caio, le condizioni del duello: «Due pistole cariche uguali, venti passi, il 30 alle 7 del mattino al luogo concordato». Mevio e Filano sono entrambi punibili ex art. 395 c.p. per intermediazione e negoziazione della sfida. Se poi il duello avviene e uno muore, Mevio e Filano rimangono punibili per art. 395 (la loro qualità di padrini agisce come concorso indiretto al duello, già coperto da art. 396 c.p., che punisce i «padrini o secondi» specificamente).
Domande frequenti
Se porto la sfida ma non nego le condizioni, rimango punibile?
Sì. Art. 395 punisce qualunque portatore della sfida, che sia mero messaggero o che negozi attivamente. Il semplice trasporto della sfida è già reato.
Un avvocato che consiglia un cliente sulla sfida, è «portatore»?
No. Il portatore è colui che consegna formalmente la sfida. Un avvocato che dà consiglio è diverso. Tuttavia, se l'avvocato redige la lettera di sfida e la fa consegnare, partecipa al reato.
Se porto una sfida ma il destinatario non la accetta, la pena è diminuita?
Art. 395 dice «la pena è diminuita se il duello non avviene». Se il duello non si concretizza (indipendentemente dal rifiuto della sfida), la pena è diminuita. Se il destinatario rifiuta e il duello non avviene, la pena è diminuita.
Che differenza c'è fra portatore e uno dei duellanti?
Il portatore è intermediario, non combattente. Chi sfida direttamente è punito ex art. 394; il portatore ex art. 395. Se la stessa persona sia sfida che porta, art. 394 la copre, non art. 395.
Se il duello avviene e nessuno muore, quale pena rischia il portatore?
Rimane ex art. 395 (multa da 40-400mila lire, NON diminuita perché il duello è avvenuto). Se il duello causa morte, art. 396 c.p. punisce i duellanti; il portatore rimane coperto da art. 395, potenzialmente con aggravanti per concorso (art. 115 c.p.).
Fonti consultate: 2 fontei verificate