Persona fisica: l’essere umano in quanto soggetto di diritto, titolare di capacita giuridica dalla nascita e di capacita di agire dal compimento della maggiore eta.
Significato giuridico
Nel sistema del codice civile italiano la persona fisica e il soggetto giuridico per eccellenza. L’ordinamento le riconosce la capacita giuridica automaticamente dal momento della nascita (art. 1 c.c.), senza necessita di alcun atto formale costitutivo. La persona fisica acquista, mantiene e perde diritti e obblighi per il solo fatto della propria esistenza biologica. Il codice civile regola gli attributi della persona fisica: il nome (art. 6 ss. c.c.), la residenza e il domicilio (art. 43 c.c.), la sede degli affari e interessi, lo stato civile e la capacita. La morte biologica, accertata nei modi di legge, estingue la capacita giuridica della persona fisica e apre la successione ereditaria. L’ordinamento tutela anche la persona fisica non ancora nata: il concepito puo ricevere per donazione o testamento, sia pure condizionatamente alla nascita (art. 462 c.c.).
Esempio pratico
Tizio nasce il 15 marzo 2000: da quel momento e persona fisica con piena capacita giuridica. Puo ricevere beni in eredita, essere beneficiario di un’assicurazione, diventare debitore per fatto illecito dei genitori. Al compimento dei diciotto anni acquista anche la capacita di agire e puo concludere contratti, stipulare mutui, esercitare il diritto di voto.
Differenze con istituti simili
La persona fisica si distingue dalla persona giuridica (societa, associazioni, fondazioni), che e un ente al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma rispetto ai suoi membri o fondatori. La persona giuridica acquista capacita giuridica mediante un atto costitutivo e l’iscrizione in appositi registri, non per nascita biologica. Si distingue altresi dagli enti di fatto (associazioni non riconosciute, comitati), che hanno una soggettivita limitata e non separazione patrimoniale piena.
Riferimenti normativi
- art. 1 c.c. — capacita giuridica dalla nascita
- art. 2 c.c. — maggiore eta
- art. 6 c.c. — diritto al nome
- art. 43 c.c. — domicilio e residenza