Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Pertinenza: cosa destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa (cosa principale), con un legame che e al tempo stesso materiale e volontaristico (art. 817 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 817 c.c. definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa. Perche si configuri la pertinenza occorrono due elementi: uno oggettivo (destinazione effettiva e durevole di una cosa al servizio di un’altra) e uno soggettivo (la volonta del proprietario della cosa principale, o di chi ne ha il diritto, di stabilire tale destinazione). L’effetto giuridico principale e previsto dall’art. 818 c.c.: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale si estendono alle pertinenze, salvo che sia diversamente disposto. Pertanto, se Tizio vende un appartamento senza escludere esplicitamente la cantina o il box auto annesso, anche questi si trasferiscono all’acquirente. Le pertinenze mantengono la propria individualita giuridica e possono essere oggetto di atti separati.

Esempio pratico

Caio possiede un’abitazione con annessa una rimessa per le auto stabilmente adibita al ricovero del veicolo di famiglia. La rimessa e pertinenza dell’abitazione. Quando Caio vende l’abitazione a Sempronio, la rimessa si trasferisce automaticamente con l’appartamento, salvo che le parti non abbiano espressamente pattuito di escluderla dal trasferimento.

Differenze con istituti simili

La pertinenza si distingue dalla parte integrante: quest’ultima e incorporata nella cosa principale in modo tale da non poter essere separata senza distruzione o alterazione (es. i muri di un edificio). La pertinenza rimane invece una cosa autonoma, separabile. Si distingue dall’universalita di mobili (art. 816 c.c.), che e una pluralita di cose unite da una destinazione unitaria ma senza rapporto di subordinazione a una cosa principale.

Riferimenti normativi

  • art. 817 c.c. – nozione di pertinenza
  • art. 818 c.c. – regime giuridico degli atti sulle pertinenze
  • art. 819 c.c. – cessazione del rapporto pertinenziale
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.