Testo dell'articoloIn aggiornamento
Ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione di legittimita davanti alla Corte Suprema di Cassazione contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi tassativamente previsti dalla legge.
Significato giuridico
Il ricorso per cassazione e disciplinato dagli artt. 360 ss. c.p.c. (civile) e artt. 606 ss. c.p.p. (penale). Motivi tassativi (art. 360 c.p.c.): 1) motivi attinenti alla giurisdizione; 2) violazione delle norme sulla competenza; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) nullita della sentenza o del procedimento; 5) omesso esame circa un fatto decisivo (limite introdotto dal d.l. 83/2012). La Cassazione e giudice di legittimita: non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione del diritto. Termini: 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, 6 mesi dalla pubblicazione. La sentenza della Cassazione fissa il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Esiste un rigoroso filtro di inammissibilita (art. 360-bis c.p.c.): il ricorso e inammissibile se il provvedimento impugnato si fonda su orientamento consolidato della Cassazione che il ricorso non offra elementi per modificare. La Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha ulteriormente rafforzato la selezione dei ricorsi.
Esempio pratico
Tizio, soccombente in appello, propone ricorso per cassazione contestando: errata applicazione dell’art. 1218 c.c. sulla responsabilita contrattuale, nullita della sentenza per omessa motivazione su punto decisivo, omesso esame di documento determinante. La Cassazione esamina solo questioni di diritto: se accoglie, cassa la sentenza con o senza rinvio. Se cassa con rinvio, il giudice di rinvio decide uniformandosi al principio di diritto enunciato.
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’appello, mezzo di impugnazione di merito che consente riesame fatti e diritto. Diverge dalla revocazione (art. 395 c.p.c.), mezzo straordinario per casi specifici (dolo, prove false, errore di fatto). Si distingue dall’opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.), mezzo a favore di terzi pregiudicati dalla sentenza. La cassazione con rinvio e diversa dalla cassazione senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
Riferimenti normativi
- art. 360 c.p.c. — motivi di ricorso per cassazione
- art. 360-bis c.p.c. — filtro di inammissibilita
- art. 384 c.p.c. — sentenza di cassazione e principio di diritto
- artt. 606 ss. c.p.p. — ricorso per cassazione penale
- d.lgs. 149/2022 (Cartabia) — riforma processo civile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.