leggeinchiaro.it

Divorzio — Glossario giuridico

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Divorzio: istituto giuridico che pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo fine al rapporto coniugale.

Significato giuridico

Il divorzio e disciplinato dalla l. 1 dicembre 1970 n. 898, piu volte modificata. Il presupposto principale (per la maggioranza dei casi) e la separazione personale ininterrotta per almeno sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (separazione giudiziale), termini ridotti dalla l. 55/2015 cd. divorzio breve. Esistono presupposti diretti senza previa separazione (es. condanna penale a pena grave del coniuge, mancata consumazione del matrimonio, art. 3 l. 898/1970). Si distinguono divorzio congiunto (accordo dei coniugi su tutte le condizioni) e divorzio contenzioso. Effetti principali: scioglimento del vincolo matrimoniale, cessazione degli obblighi reciproci, possibilita di contrarre nuovo matrimonio, eventuale assegno divorzile a favore del coniuge piu debole, perdita dei diritti successori. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha unificato il rito.

Esempio pratico

Tizio e Caia, separati consensualmente da 8 mesi, presentano domanda congiunta di divorzio. Concordano: assegno divorzile a Caia di 600 euro/mese (lei guadagna meno e ha rinunciato alla carriera per la famiglia), assegnazione della casa coniugale a Caia (resta con i figli), affidamento condiviso. Il tribunale, con sentenza, pronuncia il divorzio. Da quel momento Tizio e Caia possono risposarsi.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla separazione personale, che non scioglie il vincolo. Diverge dall’annullamento del matrimonio (artt. 117 ss. c.c.), che dichiara invalido ab origine il matrimonio per vizi del consenso o impedimenti. Lo scioglimento dell’unione civile (l. 76/2016) e procedurale piu semplice: dichiarazione all’ufficiale stato civile + 3 mesi, senza giudizio.

Riferimenti normativi

  • l. 1 dicembre 1970 n. 898 — disciplina del divorzio
  • art. 3 l. 898/1970 — presupposti del divorzio
  • art. 5 l. 898/1970 — assegno divorzile
  • l. 55/2015 — divorzio breve (riduzione termini separazione)
  • d.lgs. 149/2022 (Cartabia) — rito unico