Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Decreto penale di condanna: provvedimento monocratico del giudice per le indagini preliminari, emesso su richiesta del pubblico ministero, che applica una pena pecuniaria a fronte di un reato per il quale e prevista la sola pena pecuniaria o la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva.

Significato giuridico

Il decreto penale di condanna e disciplinato dagli artt. 459 ss. c.p.p. Presupposti: il PM, valutati gli atti delle indagini, ritiene di richiedere una pena pecuniaria (con eventuale conversione della pena detentiva: 1 anno reclusione = 250 euro per giorno). Il giudice, se ritiene fondata la richiesta, emette decreto. Caratteristiche: pena ridotta fino alla meta rispetto a quella ordinaria (art. 459 co. 2 c.p.p.); nessun riferimento nel certificato del casellario richiesto dal datore di lavoro; concessa di norma sospensione condizionale; spese processuali ridotte. L’imputato puo proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica (art. 461 c.p.p.), che apre il processo nelle forme ordinarie (giudizio immediato, abbreviato, ordinario). Se non opposto, il decreto diventa irrevocabile ed esecutivo. Il decreto produce gli effetti di condanna ma in forma attenuata. La riforma Cartabia ha confermato l’istituto come strumento di deflazione del carico processuale.

Esempio pratico

Tizio commette guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., reato contravvenzionale) con tasso 0.6 g/l. Il PM richiede decreto penale di condanna: pena pecuniaria di 500 euro (in luogo di arresto fino a 6 mesi) + sospensione patente. Il giudice emette decreto, notificato a Tizio. Tizio puo: pagare e accettare il decreto (rinuncia all’impugnazione, condanna definitiva); opporsi entro 15 giorni, aprendo il processo ordinario o un rito alternativo (es. abbreviato, patteggiamento).

Differenze con istituti simili

Si distingue dal patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che richiede accordo sulla pena (anche detentiva) con il PM e udienza davanti al giudice. Diverge dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), giudizio allo stato degli atti con riduzione di 1/3 della pena. Si distingue dal decreto di archiviazione, che chiude il procedimento senza condanna. Il decreto penale opera solo per reati che ammettono pena pecuniaria (sola o alternativa).

Riferimenti normativi

  • art. 459 c.p.p. – richiesta e contenuto del decreto penale
  • art. 460 c.p.p. – decreto del giudice
  • art. 461 c.p.p. – opposizione al decreto
  • art. 464 c.p.p. – irrevocabilita del decreto non opposto
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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