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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Prescrizione del reato: causa di estinzione del reato che opera per il decorso di un termine senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna.

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Significato giuridico

La prescrizione del reato e disciplinata dagli artt. 157 ss. c.p. Il termine ordinario corrisponde al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, mai inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni. La decorrenza (art. 158 c.p.) inizia dal giorno della consumazione del reato; per il tentativo dal giorno della cessazione dell’attivita; per i reati permanenti o continuati dalla cessazione della permanenza/continuazione. Sospensione (art. 159 c.p.): cause che arrestano temporaneamente il decorso senza far perdere il tempo gia maturato. Interruzione (art. 160 c.p.): atti del procedimento che fanno ricominciare il termine, con limite massimo di aumento di un quarto (art. 161 c.p.). La l. 251/2005 (ex Cirielli) ha riformato in senso restrittivo la disciplina. La l. 3/2019 (Bonafede) aveva sospeso la prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) l’ha sostituita con la improcedibilita per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di appello e cassazione (art. 344-bis c.p.p.).

Esempio pratico

Tizio commette un furto (delitto punito con reclusione 6 mesi-3 anni) nel 2020. Termine prescrizionale ordinario: 6 anni (minimo). Se entro il 2026 non interviene sentenza definitiva, il reato si prescrive. Eventi sospensivi (es. impedimento difensore) e interruttivi (notifica avviso conclusione indagini, decreto citazione a giudizio) modificano il calcolo, con aumento massimo del 25% (totale fino a 7,5 anni).

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla prescrizione della pena (art. 172 c.p.), che opera dopo la condanna definitiva non eseguita per lungo tempo. Diverge dall’amnistia (art. 79 Cost., art. 151 c.p.), che estingue il reato per provvedimento legislativo (legge dello Stato). Si distingue dall’improcedibilita (art. 344-bis c.p.p., riforma Cartabia), che non estingue il reato sostanziale ma blocca il processo per durata eccessiva.

Riferimenti normativi

  • art. 157 c.p. – prescrizione e durata
  • art. 158 c.p. – decorrenza del termine
  • art. 159 c.p. – sospensione
  • art. 160 c.p. – interruzione
  • art. 344-bis c.p.p. – improcedibilita (Cartabia)
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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