Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Mandato: contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o piu atti giuridici per conto dell’altra (mandante); puo essere con o senza rappresentanza (art. 1703 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 1703 c.c. definisce il mandato come il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o piu atti giuridici per conto dell’altra. Il mandato con rappresentanza (artt. 1704-1705 c.c.) conferisce al mandatario anche il potere di agire in nome del mandante, producendo effetti direttamente nella sfera di quest’ultimo. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio: acquista diritti e assume obbligazioni verso i terzi, che non hanno rapporto diretto con il mandante. Il mandatario e tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, a rendere conto e a rimettere al mandante quanto ricevuto nell’esecuzione del mandato. Il mandato e normalmente oneroso (art. 1709 c.c.); puo essere gratuito solo se le parti lo hanno stabilito espressamente o se risulta dalla natura dell’affare.

Esempio pratico

Tizio incarica Caio, agente immobiliare, di vendere per suo conto un appartamento. Caio agisce in nome e per conto di Tizio (mandato con rappresentanza): quando trova l’acquirente Sempronio e stipula il contratto, gli effetti ricadono direttamente su Tizio. Caio ha diritto alla provvigione pattuita (art. 1748 c.c.).

Differenze con istituti simili

Il mandato si distingue dalla procura: la procura e l’atto unilaterale che attribuisce il potere rappresentativo; il mandato e il contratto che crea l’obbligo di agire. Si distingue dall’agenzia (art. 1742 c.c.): l’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente in via stabile e continuativa, il mandatario compie atti determinati. Si distingue dall’appalto (art. 1655 c.c.): l’appaltatore compie opere o servizi con organizzazione propria, il mandatario compie atti giuridici nell’interesse altrui.

Riferimenti normativi

  • art. 1703 c.c. – nozione di mandato
  • art. 1705 c.c. – mandato senza rappresentanza
  • art. 1709 c.c. – onerosita del mandato
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.