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Procura: atto unilaterale con cui un soggetto (rappresentato) attribuisce a un altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in nome e per conto suo, producendo effetti giuridici direttamente nella sfera del rappresentato (art. 1387 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 1387 c.c. stabilisce che il potere di rappresentanza e conferito dalla legge ovvero dall’interessato con procura. La procura e quindi la fonte volontaria della rappresentanza. Deve avere la stessa forma richiesta per il contratto cui si riferisce: se la procura e rilasciata per stipulare un atto che richiede la forma pubblica, anche la procura deve essere per atto pubblico (art. 1392 c.c.). La procura puo essere generale (per tutti gli affari del rappresentato) o speciale (per uno o piu affari determinati). Gli atti compiuti dal procuratore nei limiti dei suoi poteri obbligano direttamente il rappresentato verso i terzi (art. 1388 c.c.). La procura si estingue per revoca, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacita del rappresentato o del procuratore.
Esempio pratico
Tizio deve recarsi all’estero e conferisce a Caio una procura speciale notarile per vendere il proprio appartamento durante la sua assenza. Caio, agendo in nome e per conto di Tizio, sottoscrive il contratto di compravendita con Sempronio. Gli effetti del contratto si producono direttamente nella sfera giuridica di Tizio, che diventa obbligato al trasferimento della proprieta e creditore del prezzo.
Differenze con istituti simili
La procura si distingue dal mandato (art. 1703 c.c.): il mandato e un contratto che crea l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante; la procura e l’atto unilaterale che conferisce il potere rappresentativo. Possono coesistere (mandato con procura) o essere separati (mandato senza rappresentanza). Si distingue dalla delegazione (art. 1268 c.c.), che e un atto trilaterale che coinvolge anche il creditore.
Riferimenti normativi
- art. 1387 c.c. — fonti della rappresentanza
- art. 1388 c.c. — effetti del contratto concluso dal rappresentante
- art. 1392 c.c. — forma della procura
- art. 1396 c.c. — modificazioni e revoca della procura
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