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La guida

Atto pubblico: documento redatto, con le forme richieste dalla legge, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e formato (art. 2699 c.c.).

Significato giuridico

L’atto pubblico e la forma documentale di massima certezza nel sistema giuridico italiano. Ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’atto pubblico notarile e richiesto ad substantiam per una serie di negozi giuridici: donazioni (art. 782 c.c.), atti costitutivi di societa di capitali, costituzione e modifica di fondazioni, alcune ipoteche e atti relativi a beni immobili in certi casi. La pubblica fede dell’atto si estende all’identita delle parti, alla loro presenza, alla data e al luogo di stipula, ma non alla veridicita sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti stesse.

Esempio pratico

Tizio intende donare a Caio il proprio appartamento. La donazione di beni immobili deve essere fatta per atto pubblico ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). L’atto pubblico notarile da piena certezza legale alla volonta di Tizio, all’identita di Caio, alla data dell’atto e al bene oggetto della donazione; viene poi trascritto nei registri immobiliari.

Differenze con istituti simili

L’atto pubblico si distingue dalla scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.): in quest’ultima il notaio non redige il documento ma si limita a certificare che la firma e stata apposta in sua presenza; la scrittura privata autenticata ha forza probatoria inferiore all’atto pubblico. Si distingue dalla scrittura privata semplice (art. 2702 c.c.), che e priva di pubblica fede e puo essere disconosciuta dalla parte che la produce.

Riferimenti normativi

  • art. 2699 c.c. – nozione di atto pubblico
  • art. 2700 c.c. – efficacia probatoria dell’atto pubblico
  • art. 782 c.c. – forma dell’atto di donazione
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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