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Oggetto del contratto: la prestazione o il complesso di prestazioni dedotte nel contratto; deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 1346 c.c. stabilisce che l’oggetto del contratto deve essere possibile (fisicamente e giuridicamente), lecito (non contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume), determinato o determinabile. L’oggetto impossibile al momento della conclusione del contratto determina la nullita dello stesso (art. 1418, comma 2, c.c.); se l’impossibilita e sopravvenuta, opera l’istituto dell’impossibilita sopravvenuta (art. 1256 c.c.). La determinabilita e soddisfatta quando il contratto fornisce criteri sufficienti per individuare l’oggetto senza necessita di un nuovo accordo tra le parti: ad esempio, rimettendo la determinazione a un terzo arbitratore (art. 1349 c.c.) o a parametri oggettivi di mercato. L’oggetto puo essere una cosa (bene materiale), un diritto (cessione di credito), un comportamento (obbligazione di fare o non fare), o anche un’universalita di beni.
Esempio pratico
Tizio promette a Caio di vendergli i frutti che il proprio frutteto produrra nella prossima stagione. L’oggetto non e ancora determinato al momento della conclusione del contratto ma e determinabile: verra quantificato al momento del raccolto. Il contratto e valido. Se invece Tizio promettesse di vendergli un terreno lunare, l’oggetto sarebbe impossibile e il contratto nullo.
Differenze con istituti simili
L’oggetto si distingue dalla causa: la causa e la funzione economico-sociale del contratto (es. scambio), l’oggetto e il contenuto specifico delle obbligazioni (es. l’appartamento e il prezzo). Si distingue dal contenuto del contratto in senso ampio, che comprende tutte le clausole negoziali, incluse quelle accessorie e le condizioni.
Riferimenti normativi
- art. 1346 c.c. — requisiti dell’oggetto
- art. 1349 c.c. — determinazione dell’oggetto da parte di terzi
- art. 1418 c.c. — nullita per vizi dell’oggetto
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